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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10985/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento per omesso versamento dell’ICI relativi agli anni 2010 e 2011, concernenti un immobile adibito ad abitazione. In primo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma in appello il Comune aveva visto riformata la decisione. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto tempestivo l’appello dell’ente impositore e ha escluso l’esenzione per abitazione principale, valorizzando il fatto che il coniuge e il figlio del contribuente avevano residenza anagrafica e dimora abituale in un diverso Comune. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione delle norme sulla notificazione e sul termine lungo di impugnazione, sostenendo che l’appello comunale era tardivo perché la notifica era stata eseguita presso il precedente studio del difensore domiciliatario, già trasferito; con il secondo ha dedotto violazione della disciplina sull’esenzione IMU/ICI per abitazione principale, assumendo che il diritto all’agevolazione non venisse meno per la diversa residenza di coniuge e figlio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che, nel caso concreto, la notifica dell’appello al vecchio indirizzo dello studio del difensore non era andata a buon fine e la successiva rinotifica era avvenuta quando il termine lungo di impugnazione era già scaduto. Ha quindi ritenuto erronea la decisione della CTR sulla tempestività dell’appello, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha dichiarato l’improseguibilità del giudizio di appello. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione è perentorio e, se scaduto prima della valida notifica dell’appello, rende improseguibile il grado di impugnazione.

  • art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le variazioni del domicilio eletto nel processo tributario producono effetti verso le controparti solo dal decimo giorno successivo alla notifica della denuncia di variazione; tuttavia la regola va coordinata con il regime del domicilio eletto presso il difensore e con l’onere del notificante di verificare il recapito effettivo.

  • art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’elezione di domicilio presso il difensore indica la sede dello studio del procuratore; se lo studio cambia, il notificante deve svolgere le necessarie ricerche per individuare il nuovo luogo di notifica.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per la dedotta nullità della sentenza d’appello per erroneo riconoscimento della tempestività dell’impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per la censura sulla disciplina sostanziale dell’esenzione da IMU/ICI per abitazione principale.

  • art. 1 d.l. 27 maggio 2008, n. 93, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 126

    Norma richiamata dal ricorrente come base dell’agevolazione per abitazione principale ai fini dell’imposta immobiliare.

  • art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Norma richiamata dal ricorrente come disciplina dell’esenzione per abitazione principale in materia ICI.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte esclude l’applicazione della rinnovazione della notificazione quando non vi sia una notifica nulla ma una notifica inesistente o comunque omessa.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    Fondamento della cassazione senza rinvio e della declaratoria di improseguibilità del procedimento in appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notifica dell’impugnazione al difensore domiciliatario deve essere eseguita nel domicilio effettivo del procuratore; se lo studio indicato è stato trasferito e la notifica non raggiunge il destinatario, l’atto non può considerarsi validamente notificato al vecchio indirizzo.
  • La mancata comunicazione del trasferimento dello studio da parte del difensore non elimina, di regola, l’onere del notificante di accertare il nuovo recapito quando la notifica deve essere effettuata presso il procuratore costituito.
  • La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione dipende dall’esistenza di un collegamento materiale con il destinatario: è inesistente la notifica eseguita in luogo privo di qualsiasi relazione con il destinatario o senza consegna dell’atto; è nulla quando la consegna sia comunque avvenuta in un luogo o a soggetto riferibile al destinatario.
  • Se la rinnovazione della notificazione dell’impugnazione avviene dopo la scadenza del termine perentorio di impugnazione, l’appello è tardivo e il processo non può proseguire in grado di gravame.
  • Quando il motivo di ricorso che investe la tempestività dell’impugnazione è accolto e la sentenza di appello risulta emessa in un giudizio improseguibile, resta assorbita ogni ulteriore censura di merito.
  • La notifica dell’impugnazione eseguita all’ultimo giorno utile presso un recapito non più attuale espone il notificante al rischio di decadenza, poiché il tempo necessario alle ricerche del nuovo domicilio non sospende né proroga il termine perentorio per impugnare.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaGiudicato

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