Cassazione Penale, Sentenza n. 11982/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna del 29/09/2025 che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p., aveva sostituito il regime degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico con la misura della custodia cautelare in carcere (per taluni capi d'imputazione: per Omar Mohamed, capi A), B), E), F) e K); per Massimo Nicotera, capi G) e H)). I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame oltrepassato il perimetro devolutivo dell'appello del P.M. rivalutando il compendio indiziario e la gravità degli elementi probatori; 2) insufficiente e apparente motivazione sull'esistenza degli elementi costitutivi del reato (per Mohamed, art. 512-bis contestato) e sulla pericolosità sociale; 3) per Nicotera, mancata considerazione della vetustà delle condotte (risalenti al 2021) e dell'assenza di elementi nuovi idonei a ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che: l'appello del P.M. ex art. 310 c.p.p., come esercitato nel caso concreto, aveva ad oggetto l'adeguatezza del regime cautelare e, pertanto, il riesame non poteva ridiscutere integralmente la gravità indiziaria e le esigenze cautelari salvo che non emergessero elementi nuovi o diversi ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; il Tribunale del riesame ha motivato congruamente l'aggravamento della misura ritenendo fondata la sussistenza di collegamenti dei ricorrenti con il mercato clandestino delle armi e, per Nicotera, l'intraneità al clan Vernuso-Rea (rilevante ai fini cautelari ex art. 275, comma 3 c.p.p. e per l'aggravante art. 416-bis.1 c.p.). In particolare, per Mohamed la Corte ha confermato la sussistenza di elementi indiziari che denotano elevata pericolosità e concreto rischio di reiterazione; per Nicotera è stato riaffermato che la risalenza temporale delle condotte non esclude di per sé il rischio di recidiva e che non sono emersi elementi nuovi idonei a ribaltare il giudicato cautelare già formato sui profili aggravanti. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
L'appello proposto dal Pubblico Ministero relativo alla sola adeguatezza della misura cautelare attribuisce al tribunale del riesame cognizione circoscritta a tale profilo, non consentendo la ridiscussione integrale della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, salvo emergere elementi nuovi o diversi non precedentemente valutati (applicazione estensiva della giurisprudenza della Cassazione)
Consente la modifica del giudizio cautelare da parte del giudice quando emergano elementi processuali nuovi o diversi; la Corte richiede che, per rimettere in discussione punti non compresi nell'appello del P.M., sussistano tali elementi nuovi
Gli indici presuntivi della pericolosità sociale (comma 3 e altri) possono giustificare l'aggravamento della misura cautelare; il collegamento consortile o associativo (es. legami con il clan Vernuso-Rea) è elemento sintomatico rilevante ai fini cautelari
Criteri per la valutazione della pericolosità e del rischio di reiterazione del reato, utilizzati dalla Corte per confermare la necessità della misura carceraria
Aggravante connessa a rapporti con la criminalità organizzata; la formazione del giudicato cautelare su tale aggravante impedisce la sua disamina in sede di appello del P.M. salvo nuovi elementi
Richiamato nella contestazione dei fatti (riferito a specifiche imputazioni): la Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza degli elementi del reato non potesse essere integralmente riconsiderata nel limitato perimetro del ricorso del P.M.
Riferimento procedurale sulla formazione del giudicato cautelare: profili non impugnati in sede di riesame restano consolidati salvo sopravvenienza di elementi nuovi
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Adempimenti amministrativi a cura della cancelleria conseguenti alla decisione della Corte
Massime di principio
- L'appello del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p. che riguarda soltanto l'adeguatezza della misura cautelare attribuisce al tribunale del riesame una cognizione limitata: non è ammessa la rinnovata e globale valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, salvo che emergano elementi processuali nuovi o diversi non precedentemente valutati (art. 299 c.p.p.).
- La mera vetustà temporale delle condotte contestate (es. fatti risalenti a anni prima) non esclude automaticamente la sussistenza del rischio di reiterazione o l'attualità della pericolosità sociale: occorrono elementi concreti che attestino il mutamento della situazione personale dell'indagato.
- Collegamenti con mercati illeciti (es. mercato clandestino delle armi) e con sodalizi criminosi (c.d. clan) costituiscono indici di particolare gravità e di rischio di reiterazione utili a giustificare l'aggravamento del regime cautelare.
- Il rispetto formale della misura alternativa (es. arresti domiciliari con braccialetto) per un periodo non è di per sé decisivo per escludere la necessità di misure più severe se permangono elementi che dimostrano la capacità di eludere o aggirare i vincoli imposti dalla misura.
- Per impugnare con successo un provvedimento di aggravamento cautelare è necessario dimostrare errori di diritto o di motivazione del tribunale ovvero produrre nuovi elementi di fatto/processuali che non erano disponibili o valutati nelle precedenti fasi.
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