Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09101/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per il mancato assolvimento dell'imposta unica su concorsi e pronostici e scommesse, con irrogazione di sanzioni e interessi, in relazione a operazioni svolte nell'anno 2010. La CTR del Lazio aveva accolto l'appello della società contribuente e annullato l'atto, ritenendo insussistente il presupposto impositivo in capo al bookmaker. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, per avere il giudice di merito erroneamente escluso la soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari, anche in relazione a scommesse raccolte senza concessione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia, richiamando il consolidato orientamento di legittimità e il quadro normativo e costituzionale di riferimento: per le annualità anteriori al 2011 l'imposta unica grava sul bookmaker che gestisce le scommesse, anche se privo di concessione, mentre resta ferma la non debenza delle sanzioni quando sussista obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva prima della norma interpretativa del 2010. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in parte qua e la Corte, decidendo nel merito, ha respinto l'originario ricorso della contribuente limitatamente alla debenza del tributo e degli interessi, confermando invece l'annullamento delle sanzioni. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    Individua i soggetti passivi dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; la disposizione, letta alla luce della norma interpretativa del 2010, si applica anche a chi gestisce scommesse senza concessione, per conto proprio o di terzi, anche tramite mezzi telematici.

  • art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010

    Norma di interpretazione autentica che chiarisce che l'imposta unica è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, con solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Esclude le sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

  • art. 48 bis d.lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina la conciliazione in udienza nel processo tributario; la Corte ha escluso che la nuova disciplina, introdotta dal d.lgs. n. 220 del 2023, fosse applicabile al giudizio di cassazione pendente.

  • art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina la conciliazione fuori udienza; la Corte ha rilevato che la modifica del 2023 si riferisce alle controversie pendenti anche in cassazione solo per la conciliazione fuori udienza, non per il rinvio dell'udienza richiesto dalla parte.

  • art. 48 ter d.lgs. n. 546 del 1992

    Regola la definizione e il pagamento delle somme dovute in caso di conciliazione; la Corte richiama la previsione del 60% del minimo in caso di conciliazione in cassazione.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 220 del 2023

    Stabilisce l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220 del 2023

    Prevede la decorrenza differenziata delle nuove disposizioni del processo tributario e ne limita l'applicazione ai giudizi instaurati dopo il 1° settembre 2024, salvo specifiche eccezioni applicabili anche in cassazione.

  • art. 56 TFUE

    Richiamato dalla Corte nel valutare il quadro unionale sui giochi d'azzardo e la libertà di prestazione dei servizi.

  • art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014

    Introduce un criterio forfetario di imponibile per l'imposta unica, basato sulla raccolta effettuata nella provincia dell'esercizio o del punto di raccolta.

  • art. 16 d.m. economia e finanze 10 marzo 2006, n. 111

    Prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, il presupposto impositivo è l'attività di gestione del gioco/scommesse, non la singola giocata in sé: il tributo colpisce l'organizzazione del servizio di gioco.
  • Il soggetto passivo dell'imposta è chi gestisce le scommesse, anche in assenza o inefficacia della concessione, e ciò vale pure per l'operatore estero che agisca tramite intermediari sul territorio nazionale.
  • La norma interpretativa del 2010 si applica retroattivamente ai rapporti pendenti, ma per le annualità anteriori al 2011 l'incertezza normativa sulla soggettività passiva può escludere l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
  • La non armonizzazione unionale della disciplina dei giochi d'azzardo consente agli Stati membri di regolare il settore nel rispetto della proporzionalità, senza obbligo di uniformarsi ai sistemi fiscali degli altri Stati né di eliminare ogni possibile doppia imposizione.
  • Nel processo tributario di cassazione, le modifiche normative sulla conciliazione introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano solo nei limiti e con le decorrenze espressamente previste dalla disciplina transitoria; non è consentito disporre un mero rinvio dell'udienza se la norma non estende tale facoltà al giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.