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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12558/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) emesso dal Questore il 29.07.2022. Il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione dell'art. 6, co. 3, L. 401/1989 e dell'art. 178, lett. c) c.p.p. per insufficiente tempo concesso alla difesa (si lamentava che non siano state rispettate le 48 ore minime per preparare memorie, con timeline: notifica 10/08/2022 ore 21:35; richiesta convalida PM 11/08/2022 ore 13:00; convalida GIP 13/08/2022 ore 9:00); 2) illegittimità dell'estensione del divieto e dell'obbligo di presentazione anche per le partite "amichevoli", ritenendo irragionevole l'onere di dover conoscere programmi non sempre pubblicizzati; 3) eccessiva e non motivata prescrizione di plurime presentazioni (tre volte) per le partite giocate nella provincia, senza adeguata motivazione della necessità e proporzionalità; 4) vizio di motivazione e illegittimità della prescrizione quinquennale per recidiva amministrativa: il precedente DASPO risale al 1995 e pertanto la recidiva sarebbe "datata" richiedendo motivazione rafforzata sulla pericolosità concreta e sulla rilevanza del precedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. In particolare: sul primo motivo la Corte ha ritenuto rispettati i termini di legge (combinazione dei termini: 48 ore dalla notifica all'interessato e 24 ore dal deposito della richiesta di convalida in cancelleria, con un massimo che può arrivare a 96 ore) e che sia stato dato tempo sufficiente alla difesa; sul secondo motivo ha confermato che l'estensione dell'obbligo anche alle "amichevoli" è legittima purché tali partite siano state programmate e pubblicizzate mediante i normali strumenti di diffusione; sul terzo motivo ha ritenuto adeguata la motivazione del GIP circa la necessità e proporzionalità del plurimo obbligo di presentazione, fondato sulla pericolosità concreta e sul comportamento del soggetto; sul quarto motivo ha giudicato corretta la valutazione del GIP che, richiamando il provvedimento del Questore, ha indicato la pericolosità attuale del ricorrente e ha giustificato la durata minima quinquennale prevista per i recidivi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali (e ad una somma per la Cassa delle ammende, come richiesto dal PG).

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni

    La Corte ha richiamato l'art. 6 come fondamento del DASPO e ha confermato che per i recidivi la legge prevede un minimo quinquennale; tuttavia il giudice della convalida deve comunque valutare la pericolosità concreta e motivare la durata in ragione dei fatti specifici. L'estensione a manifestazioni "amichevoli" è ammessa purché le gare siano preventivamente programmate e pubblicizzate. Il comma 8-bis (menzionato) consente la riabilitazione che può ridurre l'effetto della presunzione di pericolosità.

  • Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    Richiamato nel contesto della contestazione procedurale relativa ai termini per l'esercizio della difesa; la Corte ha comunque ritenuto che non sia violato il diritto di difesa alla luce dei termini applicabili alla convalida del provvedimento.

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Articolo richiamato per la trattazione del ricorso in Cassazione (regime di rito): la Corte ha trattato il ricorso ai sensi di tale disposizione procedurale.

  • Costituzione, art. 13

    Citato in giurisprudenza richiamata: la misura che incide sulla libertà personale richiede motivazione da parte dell'autorità amministrativa circa l'esistenza di ragioni di "straordinaria necessità e urgenza" e valutazione di tali condizioni da parte dell'autorità giudiziaria in sede di convalida.

  • Codice penale, art. 99

    Richiesto dal ricorrente per un confronto con istituti sanzionatori penali e automatismi nella recidiva: la Corte ha chiarito che l'art. 99 (che riguarda la pena) non è pertinente perché il DASPO è una misura interdittiva atipica con finalità diverse dalla pena e rieducativa.

Massime di principio

  • Sui termini per la convalida del DASPO: il destinatario ha diritto ad un arco temporale congruo per esaminare gli atti e predisporre difese; la prassi consolidata considera compatibile l'osservanza dei 48 ore dalla notifica all'interessato e dei 24 ore dal deposito della richiesta di convalida in cancelleria (possibile limite complessivo sino a 96 ore). Se questi termini sono rispettati, la convalida non è viziata per carenza di diritto di difesa.
  • Estensione alle "partite amichevoli": il divieto e l'obbligo di presentazione possono legittimamente riguardare incontri amichevoli purché tali gare siano state previamente programmate e pubblicizzate con i normali strumenti di diffusione; gare non pubblicizzate o decise in via improvvisa (porte chiuse, esigenze particolari) non possono essere fatte rientrare nell'onere.
  • Plurime presentazioni (obblighi ripetuti): l'imposizione di obblighi di comparizione più volte nello stesso incontro richiede motivazione specifica sulla necessità, proporzionalità e adeguatezza; la misura è ammissibile se il giudice della convalida giustifica il carattere funzionale della reiterazione in relazione alla pericolosità concreta del destinatario e al comportamento tenuto.
  • Recidiva e durata minima quinquennale: per i recidivi la legge prevede un minimo di cinque anni; ciò non toglie l'obbligo al giudice di valutare la pericolosità attuale e motivare la scelta. La presunzione di pericolosità è assoluta solo se la recidiva è nel triennio successivo alla cessazione del precedente divieto; oltre tale periodo la presunzione diventa relativa e richiede valutazione caso per caso.
  • Ruolo del giudice di convalida: anche quando la legge prevede automatismi o presunzioni (es. recidiva), il giudice deve comunque svolgere un esame motivato dei fatti, verificare l'attribuibilità delle condotte al soggetto e dare conto della sussistenza della pericolosità concreta per convalidare o modulare la misura.
  • Possibilità di revisione: la durata e le prescrizioni del DASPO non sono immutabili; possono essere modificate se vengono meno le condizioni che ne giustificano l'applicazione (es. concessione della riabilitazione ai sensi del comma 8-bis).

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