Cassazione Penale, Ordinanza n. 29284/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità procedente)
La controversia
La persona sottoposta a prevenzione ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato il gravame contro il provvedimento del Tribunale con cui era stata ordinata l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Con un unico motivo in cassazione ha censurato il giudizio di pericolosità formulato dai giudici di merito, sostenendo che esso fosse stato desunto da due procedimenti penali ancora pendenti per reati di modesto disvalore, uno risalente al 2017 e l'altro al 2024, non ancora definiti, e che comunque non sarebbe stata adeguatamente considerata la sottoposizione del ricorrente a misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Ha affermato che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione; nel caso concreto non era ravvisabile alcuna violazione di legge, mentre l'ordinanza impugnata conteneva una motivazione logica ed esaustiva sul giudizio di pericolosità, desunto legittimamente anche da procedimenti ancora pendenti all'interno di una valutazione complessiva della personalità. Ha inoltre richiamato la compatibilità astratta tra misura di prevenzione e misura alternativa alla detenzione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10, L. 27 dicembre 1956, n. 1423
non citata espressamente nel testo; la decisione riguarda in generale la disciplina delle misure di prevenzione personali e il relativo perimetro del controllo di legittimità
il ricorso in cassazione contro provvedimenti in materia di prevenzione è ammissibile solo per violazione di legge, non per vizi di motivazione
in caso di declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
non citata espressamente, ma la misura applicata è la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, rientrante nella disciplina delle misure di prevenzione personali
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione personali, il controllo della Corte di cassazione è limitato alla violazione di legge; non è consentita una censura che si risolva nella mera contestazione della motivazione o della valutazione di pericolosità.
- Il giudizio di pericolosità può essere fondato anche su procedimenti penali ancora pendenti, purché il giudice operi una valutazione complessiva e logicamente argomentata della personalità del proposto.
- La pendenza di una misura alternativa alla detenzione non esclude, in astratto, l'applicazione o l'esecuzione di una misura di prevenzione personale, trattandosi di strumenti compatibili sul piano sistematico.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto per motivi non consentiti e risulta manifestamente infondato, la Corte lo dichiara inammissibile e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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