Cassazione Penale, Ordinanza n. 36877/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata è rimasta ferma, compresa la qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio e il diniego della sospensione condizionale della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di un fatto riqualificato come riciclaggio, lamentando: (1) violazione di legge per l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648-bis c.p. invece che dell'art. 648 c.p.; (2) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, con particolare riferimento all'omessa valutazione del dolo; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva che i primi due motivi ripropongono doglianze già dedotte in appello e comunque mirano a ottenere una rivalutazione del fatto in sede di legittimità, mentre il terzo è generico e infondato perché la prognosi sfavorevole sul futuro comportamento dell'imputato era motivata anche dai precedenti ostativi.
Norme richiamate
Norma richiamata come corretta qualificazione giuridica del fatto, in relazione a condotte dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.
Norma evocata dal ricorrente come diversa e più favorevole qualificazione del fatto, ma non accolta.
Richiamata implicitamente in relazione alla sospensione condizionale della pena; il diniego è stato ritenuto legittimo sulla base di una prognosi sfavorevole e di precedenti ostativi.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello, quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo puntuale delle ragioni del convincimento.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli già adottati dal giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici effettivi della motivazione.
- Nella configurazione del riciclaggio, possono assumere rilievo condotte concrete dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, come la sostituzione o rimozione di targhe di autovetture, se tali condotte sono sorrette dal dolo desumibile dalle circostanze del fatto.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere fondato su una prognosi negativa circa la futura astensione dal reato, purché la valutazione non si limiti all'astratta gravità del reato ma consideri anche l'incidenza del fatto sulla capacità a delinquere e gli eventuali precedenti ostativi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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