Cassazione Penale, Ordinanza n. 27058/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo equo tale importo in relazione alle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente propone un motivo unico contro la sentenza della Corte di appello di Messina, censurando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico rispetto alla motivazione di appello: il giudice di merito aveva escluso l'applicazione dell'istituto valorizzando il carattere abituale delle condotte di evasione, senza incorrere in travisamenti o evidenti vizi logici. Il ricorso mira dunque, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la motivazione di merito esclude il beneficio valorizzando il carattere abituale delle condotte; tale apprezzamento, se congruamente motivato e immune da vizi logici evidenti, non è rivalutabile in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura generica e meramente assertiva rispetto a una motivazione di appello specifica e congrua.
- La valutazione del giudice di merito sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. è sindacabile in cassazione solo se affetta da travisamento o da evidenti vizi logici; in difetto, non può essere sostituita da una diversa lettura del fatto.
- Il carattere abituale delle condotte ostacola il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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