Cassazione Penale, Sentenza n. 33959/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rifiutato il riconoscimento della continuazione fra più reati di furto commessi in Rapallo, Caorle e Parma in un arco temporale compreso (secondo il ricorso) tra il 28/08/2016 e il 07/07/2017. Si censura la valutazione del giudice di merito per violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 81, cpv. c.p.; 671 e 125 c.p.p.), con particolare rilievo al fatto che il Tribunale di Livorno avrebbe dato eccessivo peso al fattore temporale, avendo inoltre indicato date erronee e non considerato che il Tribunale di Parma aveva già riconosciuto una continuazione "interna" fra delitti commessi tra il 29/04/2017 e il 07/07/2017 e che fra il reato di Caorle (03/04/2017) e quello del 29/04/2017 intercorrevano solo 26 giorni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non si sia conformato ai principi di giurisprudenza sulla continuazione: il tempo è parametro rilevante ma non esclusivo, occorre valutare la possibilità di riconoscimento della continuazione anche per "gruppi di reati" prossimi nel tempo e/o con contiguità spaziale e tipologica, e il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi con eventuali riconoscimenti in sede di cognizione. Sono stati inoltre evidenziati errori materiali nelle date usate dal Tribunale di Livorno. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno in diversa persona fisica, con istruzioni di riesame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina della continuazione tra reati; la Corte richiama che il fattore temporale è importante ma va integrato con altri indici (tipologia, causalità, contiguità spaziale) e che può essere valutata la continuazione fra gruppi di reati.
Norma evocata in relazione all'impugnazione/controllo in sede di esecuzione: la Corte esercita il sindacato sull'ordinanza del giudice dell'esecuzione e richiede una motivazione adeguata qualora si rifiuti la continuazione già valutata in sede di cognizione.
Richiamata in relazione alla materia dell'esecuzione penale e alle competenze del giudice dell'esecuzione; la Corte evidenzia l'obbligo di valutare correttamente i presupposti per la continuazione e di confrontarsi con le precedenti valutazioni del giudice di cognizione.
Massime di principio
- Il fattore temporale è rilevante per valutare l\'unicità del disegno criminoso, ma non è l\'unico elemento decisivo: bisogna considerare anche la similarità tipologica, le causali e la contiguità spaziale.
- In presenza di un arco temporale ampio, il giudice deve verificare se all\'interno di quell\'arco vi siano "gruppi di reati" cronologicamente prossimi che possono legittimare il riconoscimento della continuazione.
- Se in sede di cognizione un altro giudice ha già riconosciuto la continuazione (o una continuazione interna), il giudice dell\'esecuzione deve motivare specificamente il perché ritiene di non conformarsi a quella valutazione.
- Errori materiali (es. date inesatte) nella motivazione possono compromettere l\'esito dell\'ordinanza: verificare e documentare con precisione le date e i collegamenti fra i reati.
- In caso di diniego della continuazione il provvedimento deve contenere una motivazione puntuale, che affronti i criteri giurisprudenziali (tempo, spazio, tipologia, finalità) e spieghi il confronto con le decisioni in sede di cognizione.
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