Cassazione Penale, Ordinanza n. 10196/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ingiuria/lesione non meglio specificata nel testo, indicato però come art. 581 c.p. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge penale, sostenendo che la pena irrogata sarebbe stata superiore al massimo edittale; 2) mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che il giudice di merito non avesse adeguatamente giustificato la determinazione della multa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la pena inflitta, pari a euro 600 di multa, rientrava nel range edittale applicato ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. 274/2000, indicato nel provvedimento come compreso tra euro 258 ed euro 2.582. Ha ritenuto il secondo motivo generico e manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo e logico il trattamento sanzionatorio valorizzando i criteri di cui all'art. 133 c.p., in particolare l'intensità del dolo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile.
Norme richiamate
Norma richiamata come titolo del reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; il testo non precisa ulteriormente la qualificazione del fatto.
art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. 274/2000
Richiamato per individuare lo spazio edittale della pena pecuniaria applicabile dal giudice di pace, entro il quale è stata ritenuta ricompresa la multa di euro 600.
Usato come parametro per la determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene sufficiente la motivazione che dia conto degli elementi ritenuti preponderanti, tra cui l'intensità del dolo.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata per il principio secondo cui, in presenza di evidente inammissibilità dell'impugnazione, può ravvisarsi colpa del ricorrente ai fini della condanna pecuniaria.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Richiamata in relazione alla sufficienza della motivazione sulla dosimetria della pena ex art. 133 c.p.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Richiamata anch'essa sul tema della motivazione del trattamento sanzionatorio e della discrezionalità del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, la censura sulla pena è manifestamente infondata quando la sanzione irrogata rientra nello spazio edittale applicabile, come determinato dalla disciplina speciale del giudice di pace.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, in modo logico e congruo, degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, senza che la Cassazione possa sostituire il proprio apprezzamento a quello discrezionale del giudice di merito.
- La doglianza sulla dosimetria della pena non può essere utilmente proposta in cassazione mediante affermazioni generiche o meramente assertive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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