Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00469/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Episcopo contestava la pronuncia della Corte di appello di Salerno del 26/06/2014 che, nonostante avesse dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati (tra cui truffa aggravata per erogazioni pubbliche), aveva proceduto a un accertamento incidentale di responsabilità e aveva disposto la confisca diretta dell'immobile alberghiero fino a concorrenza di euro 844.120,95. Dopo la conferma in Cassazione e il rigetto del suo ricorso, Episcopo ricorse alla Corte EDU denunciando violazioni della Convenzione (art.7, art.6 §1 e art.6 §2). La Corte EDU del 19/12/2024 accolse soltanto la censura relativa alla violazione della presunzione di innocenza (art.6 §2), ritenendo che i giudici nazionali, nel motivare la confisca dopo la prescrizione, avessero utilizzato un linguaggio che attribuiva al ricorrente una responsabilità penale. Episcopo ha quindi chiesto in sede nazionale, ai sensi dell'art. 628-bis c.p.p., l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli riconducibili alla violazione, chiedendo in particolare la revoca della confisca.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato ammissibile la richiesta ma l'ha rigettata nel merito: il rimedio richiesto (revoca della confisca e restituzione dei beni) è stato ritenuto inidoneo perché la Corte EDU aveva accertato una violazione di natura motivazionale limitata alla violazione della presunzione di innocenza e aveva escluso il nesso causale tra tale violazione e il danno patrimoniale (domanda di equa soddisfazione patrimoniale respinta). Conseguentemente, la Cassazione ha ritenuto che l'effetto riparatorio necessario e sufficiente sia la rettifica della motivazione della sentenza di appello per eliminare le espressioni che attribuiscono la responsabilità penale in violazione dell'art.6 §2; la confisca resta confermata. La parte istante è condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 628-bis cod. proc. pen.

    Rimesso il rimedio per eliminare gli effetti pregiudizievoli di decisioni che violano la Convenzione; la Corte estende il rimedio anche ai casi di misure di sicurezza reali come la confisca se da esse deriva un accertamento incidentale di responsabilità, ma richiede il nesso causale tra violazione ed effetto pregiudizievole per disporre la revoca.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Strumento idoneo a rettificare la motivazione della sentenza eliminando espressioni che violano la presunzione di innocenza; indicato come rimedio adeguato quando la violazione è di natura motivazionale e non incide sulla base giuridica della confisca.

  • art. 6 § 2 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Tutela della presunzione di innocenza: la Corte EDU ha ritenuto che il linguaggio della motivazione non debba attribuire responsabilità penale a chi è stato assolto o per il quale è intervenuta estinzione; la violazione accertata può essere corretta eliminando formule di attribuzione della colpevolezza.

  • art. 6 § 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Richiesta relativa al principio di certezza del diritto (predictability) esaminata e respinta dalla Corte EDU nel caso specifico: la giurisprudenza contrastante interna non ha determinato violazione dell'art.6 §1 in presenza di meccanismi interni risolutivi (es. Sezioni Unite).

  • art. 7 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Doglianza relativa al principio nullum crimen nulla poena sine lege rigettata: la confisca, nella sua configurazione concreta, è stata considerata di natura non punitiva (ripristinatoria) e pertanto l'art.7 non è stato ritenuto violato.

  • art. 1 Protocollo n.1 CEDU

    art. 1 Protocollo n.1 CEDU

    Rilevante solo per il co-ricorrente Bassani: la Corte EDU ha ritenuto per Bassani l'insufficiente prevedibilità della base giuridica della confisca; tale accertamento non è stato esteso a Episcopo, quindi non è stato riconosciuto un illegittimo intervento nella proprietà di Episcopo.

  • art. 240, art. 240-bis, art. 322-ter e art. 640-bis cod. pen.

    art. 240, 240-bis, 322-ter, 640-bis c.p.

    Norme interne sulle diverse forme di confisca e sulla truffa aggravata per erogazioni pubbliche: la confisca diretta può essere qualificata come misura non punitiva e può trovare applicazione anche in assenza di condanna definitiva purché il giudice si limiti a accertare l'origine illecita dei beni senza attribuire responsabilità penale.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiama la possibilità di pronuncia assolutoria; la Corte d'appello ha effettuato l'accertamento incidente ai sensi dell'art.129 per valutare l'assoluzione, ma ha usato un linguaggio ritenuto dalla Corte EDU idoneo ad attribuire colpevolezza.

  • art. 578 e 578-bis cod. proc. pen. (riferimenti normativi e novellazioni)

    art. 578 e 578-bis c.p.p.

    Richiamati per evidenziare la disciplina dell'accertamento incidentale e della conferma delle statuizioni civili/ablatorie quando il reato è estinto; la giurisprudenza e le modifiche legislative consentono l'accertamento ai soli fini della confisca.

  • Sentenza Sez. U., n. 31617 del 21/07/2015 (Lucci)

    Sez. U., n. 31617/2015, Lucci

    Giurisprudenza della Cassazione che ha chiarito i presupposti per disporre confisca dopo prescrizione: la confisca diretta può essere disposta se vi è stata precedente condanna e l'accertamento della responsabilità è rimasto inalterato nel merito; richiamata per spiegare la conformazione del diritto interno.

Massime di principio

  • La confisca diretta può essere disposta anche dopo l'estinzione del reato per prescrizione se il giudice effettua un accertamento incidentale sull'origine illecita dei beni, purché la motivazione non attribuisca al soggetto una responsabilità penale formale.
  • Se la Corte EDU accerta una violazione della presunzione di innocenza limitata al linguaggio motivazionale, il rimedio nazionale appropriato è la rettifica della motivazione (art. 619 c.p.p.), non necessariamente la revoca della misura ablativa.
  • Per ottenere la revoca di una misura ablativa in sede di richiesta ex art. 628-bis c.p.p. è necessario dimostrare che la violazione convenzionale abbia inciso causalmente e in modo grave sull'esito del procedimento (onere di specificità).
  • La Corte EDU distingue fra violazioni motivazionali (presunzione di innocenza) e violazioni relative alla base giuridica della confisca (art.1 Prot.1 o art.7): solo nel secondo caso può essere giustificata la restituzione patrimoniale per insufficiente prevedibilità normativa.
  • Il linguaggio della motivazione è sostanza del giudizio: i giudici nazionali devono evitare formulazioni che, pur argomentativamente rilevanti, esprimano conclusioni di colpevolezza quando il procedimento si è concluso con estinzione o assoluzione.
  • Una pronuncia internazionale favorevole (Corte EDU) che rigetti il nesso causale tra violazione e danno patrimoniale preclude in genere la restituzione dei beni confiscati in sede nazionale.
  • I meccanismi interni di composizione dei contrasti giurisprudenziali (Sezioni Unite) possono garantire la certezza del diritto e impedire che divergenze interpretative costituiscano di per sé violazione dell'art.6 §1 CEDU.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.