Cassazione Civile, Ordinanza n. 21899/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore relativo all’anno d’imposta 2011. In primo grado la CTP aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo violato il contraddittorio per la mancata comparizione della contribuente davanti all’Ufficio e la mancata collaborazione istruttoria. In appello, la CTR ha rigettato il gravame osservando che, anche se la mancanza del contraddittorio non integra motivo di inammissibilità del ricorso, la contribuente non aveva riproposto specificamente le questioni di merito assorbite in primo grado, ritenendole quindi rinunciate ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 546/1992. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 342, 346 e 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato la regola della riproposizione delle eccezioni non accolte all’appellante, benché la sentenza di primo grado avesse deciso solo in rito dichiarando inammissibile il ricorso e non avesse esaminato il merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che l’art. 56 d.lgs. 546/1992 riguarda l’appellato e non l’appellante, come il corrispondente art. 346 c.p.c.; nel caso di impugnazione di una decisione di primo grado che abbia definito la causa in rito senza esaminare il merito, l’appellante deve censurare la decisione impugnata e può richiamare l’atto introduttivo senza necessità di riprodurre integralmente i motivi di merito, poiché l’accoglimento dell’appello devolve al giudice di secondo grado l’esame di tutte le questioni già dedotte. È stato inoltre rilevato che, nella specie, la contribuente aveva comunque riproposto espressamente i motivi di merito nell’atto di appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La norma sulla riproposizione delle questioni non accolte riguarda l’appellato e non l’appellante; non può essere usata per dichiarare rinunciate le difese dell’impugnante contro una sentenza di primo grado resa solo in rito.
Per l’appello tributario contro una pronuncia in rito si applica la disciplina corrispondente all’art. 342 c.p.c.; l’appellante può limitarsi a denunciare l’erroneità della decisione e a richiamare l’atto introduttivo.
L’impugnazione deve censurare la decisione di primo grado; quando il merito non è stato esaminato, non è necessaria la riproduzione integrale delle ragioni di merito già dedotte.
La regola della riproposizione delle domande o eccezioni non accolte opera nei confronti dell’appellato, non dell’appellante.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’erroneo rilievo di rinuncia a questioni di merito non esaminate.
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado definisce la controversia in rito senza pronunciarsi sul merito, l’appellante non è onerato di riprodurre nel gravame tutte le difese di merito già svolte: è sufficiente che censuri la decisione e richiami l’atto introduttivo, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione devolve al giudice d’appello l’intero thema decidendum.
- La disciplina della riproposizione delle questioni non accolte o assorbite si riferisce alla posizione dell’appellato; non può essere automaticamente estesa all’appellante che impugni una sentenza di primo grado resa esclusivamente in rito.
- In appello tributario, la mancata reiterazione espressa dei motivi di merito non comporta rinuncia quando l’atto di gravame, letto nel suo complesso, manifesti in modo chiaro la volontà di coltivare la domanda originaria e di contestare la decisione pregiudiziale di primo grado.
- Laddove il gravame riproduca comunque i motivi di merito o li richiami in modo esplicito, non è consentito dichiararne la rinuncia per difetto di specifica riproposizione.
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