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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11782/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (esplosione di almeno 7 colpi verso lo stabilimento Bagno Arturo, con fori nella recinzione e presenza di operai) e contestuale riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis c.p. (uso del metodo mafioso per agevolare il clan Birra Iacomino). Contestazioni principali: 1) nullità/violazione procedurale per mancata trasmissione al GIP e alla difesa dei filmati ritenuti probatori, con conseguente inefficacia della misura; 2) errata applicazione/insussistenza dell'aggravante 416-bis, per mancanza dell'effetto intimidatorio caratteristico del vincolo associativo mafioso e per assenza di finalità di agevolazione del clan

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Sul profilo procedurale, ha ritenuto che il filmato non risulti trasmesso al GIP né che la difesa abbia dimostrato che fosse già stato trasmesso al pubblico ministero o richiesto, per cui non può essere fatta valere l'inefficacia della misura per omissione ai sensi dell'art. 309 c.p.p.; le censure alternative basate su visioni o ricostruzioni speculative non superano le risultanze motivazionali del riesame. Sul profilo dell'aggravante 416-bis, la Corte ha confermato che le modalità esecutive (ripetuti colpi di arma da fuoco nel centro cittadino, in pieno giorno, verso un'attività commerciale, con carattere dimostrativo/punitivo e con ostentata sicurezza di impunità) sono idonee a evocare la forza intimidatoria tipica del metodo mafioso e dunque legittimano il riconoscimento dell'aggravante. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola l'inefficacia della misura cautelare quando siano omessi atti essenziali nella trasmissione degli atti; la Corte ha ritenuto che il presupposto dell'inefficacia non sussisteva perché i filmati non risultano trasmessi al GIP né dimostrato essere stati trasmessi al PM

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per censurare vizi formali; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze non supportate da elementi concreti

  • art. 291, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma su cui il GIP può fondare la misura cautelare; la Corte ha rilevato che i filmati non erano stati utilizzati come base decisoria dal GIP

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferito in tema di motivazione e documentazione degli atti; la difesa lamentava carenza motivazionale ma le contestazioni non hanno dimostrato la sussistenza del vizio

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Aggravante per aver commesso il fatto avvalendosi del metodo mafioso; la Corte ha interpretato che il 'metodo mafioso' può desumersi anche dalle modalità esecutive idonee a evocare la forza intimidatoria tipica dell'agire mafioso, anche quando non sia stata esercitata violenza direttamente sulla vittima

  • art. 303, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle conseguenze dell'aggravante sulla durata massima della custodia cautelare (aumento dei termini), giustificando l'interesse del ricorrente a contestarne il riconoscimento

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022 (Iaconis, Rv. 283637-01)

    Principio richiamato secondo cui l'aggravante del 'metodo mafioso' può consistere anche nella modalità esecutiva del fatto che evoca la forza intimidatoria tipica, rilevante anche in assenza di violenza diretta

Massime di principio

  • La mancata trasmissione di materiale probatorio (es. filmati) al GIP non produce automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: la difesa deve dimostrare concretamente che il materiale è stato comunque acquisito e utilizzato o che il suo mancato esame ha inciso sulla decisione
  • Per contestare con successo decisioni cautelari è necessario fornire elementi nuovi o specifici che mettano in crisi le risultanze probatorie del riesame; mere ricostruzioni alternative non supportate da prova sono insufficienti
  • L'aggravante ex art. 416-bis c.p. (uso del metodo mafioso) può essere riconosciuta anche quando la condotta evoca la forza intimidatoria tipica dell'organizzazione mafiosa attraverso modalità esecutive 'dimostrative' o punitive, sicché non è indispensabile che la minaccia o violenza sia direttamente percepita dalla vittima
  • In sede cautelare il riconoscimento di un'aggravante che incide sui termini massimi della custodia è rilevante anche se l'eventuale accoglimento della doglianza non comporterebbe automaticamente la cessazione della misura, ma può influire sulla durata della custodia
  • Le doglianze procedurali relative all'accesso a materiali investigativi devono essere sollevate tempestivamente e dimostrate con atti o richieste formali; l'assenza di formale richiesta o di prova della loro esistenza indebolisce il rilievo della censura

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