Cassazione Civile, Sentenza n. 35965/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la declaratoria di proprietà e la rivendicazione di un "casotto" e di un piccolo locale bagno (1,20 x 1 m) asseritamente acquistati con atto notarile del 1/3/1983 da Fioravante Cercola. Il convenuto oppose documenti testamentari e la prova del suo possesso continuato (eccezione di usucapione e possesso di fatto), contestando l'identità dei piccoli locali con quelli descritti nel titolo di acquisto degli attori. Il Tribunale e la Corte d'Appello ritennero che gli attori non avessero provato la titolarità dei beni rivendicati né l'identità materiale dei locali con quelli indicati nei titoli, e accertarono che, secondo i testamenti esibiti e le risultanze probatorie, i locali erano nella titolarità o nel possesso del convenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'Appello ha adeguatamente valutato i titoli e le prove, rilevando l'assenza di identità fra i locali indicati nell'atto del 1983 e quelli rivendicati; ha ritenuto irrilevante, ai fini della proprietà, la sola intestazione catastale e la transazione del 1963, nonché inammissibili le doglianze che chiedevano una rivalutazione in fatto. È stata altresì respinta la censura di omessa pronuncia in quanto la decisione implicava il rigetto del punto non espressamente trattato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione.
Norme richiamate
Qualifica della domanda come azione di rivendica: l'attore deve provare il proprio diritto di proprietà sul bene oggetto della rivendica.
Principio del relativo onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; in rivendica il titolo e l'identità del bene devono essere provati dall'attore.
Regole di interpretazione degli atti negoziali: richiamata dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che i criteri interpretativi applicati dal giudice di merito non fossero viziati.
Criterio sistematico di interpretazione/valore probatorio dei documenti; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione in fatto dei titoli operata dal giudice di merito.
Il giudice deve considerare i fatti non contestati e può avvalersi di mezzi di prova officiosi nei limiti normativi; la Cassazione richiede che la parte dimostri un effettivo difetto di considerazione delle prove per configurare violazione di legge.
Valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito; la Corte di legittimità non riammette la semplice rivalutazione in fatto compiuta dal ricorrente.
art. 360 c.p.c. (1° comma, nn. 3 e 4)
Limiti del sindacato in Cassazione: il ricorso per violazione di norme sull'interpretazione o sulla valutazione probatoria è ammissibile solo se dimostrato un errore di diritto o una valutazione illogica rilevabile in diritto.
Omessa pronuncia: la Corte conferma che la mancanza di un'esplicita decisione su un punto non costituisce vizio se la decisione complessiva implica il rigetto della questione abbandonata.
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020)
Predisposizione per il trattamento della causa in camera di consiglio senza discussione orale; la causa fu trattata con le modalità previste dalla norma.
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale ulteriore versamento dovuto dal ricorrente principale.
Massime di principio
- In un'azione di rivendica l'attore ha l'onere di provare non solo il titolo di acquisto, ma anche l'identità materiale del bene rivendicato con quello descritto nei titoli; l'intestazione catastale è indiziaria e non prova sufficiente della proprietà.
- L'eccezione di usucapione o il riconoscimento di un titolo del convenuto può attenuare l'onere probatorio dell'attore, ma tale attenuazione opera solo se l'eccezione è formulata e provata adeguatamente (meglio se come domanda riconvenzionale); in ogni caso l'attore deve comunque dimostrare la provenienza derivativa del bene.
- La valutazione delle prove (testimonianze, titoli, consulenze tecniche) è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la Cassazione non rivede i fatti se non per vizi di diritto o illogicità del ragionamento.
- Documenti che attestano rapporti tra parti (es. transazioni) non sempre trasferiscono o provano la proprietà se non risultano attuati o se non modificano i titoli originari in modo certo.
- La mancata pronuncia espressa su un punto non costituisce necessariamente vizio se la decisione complessiva esclude implicitamente la doglianza; pertanto è importante collegare le doglianze all'assetto logico-giuridico complessivo della decisione impugnata.
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