Cassazione Civile, Ordinanza n. 20251/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto su un cespite immobiliare sul quale il dante causa dei resistenti aveva intrapreso opere di ampliamento e sopraelevazione, poi ostacolate da un’azione possessoria proposta dalla controparte a tutela di una dedotta servitù di passaggio. L’azione possessoria era stata accolta e aveva determinato anche un’esecuzione coattiva con demolizione. Successivamente il dante causa dei ricorrenti aveva promosso giudizio petitorio ottenendo sentenza definitiva favorevole, con accertamento dell’insussistenza della servitù e riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da liquidarsi separatamente. Nel giudizio di liquidazione, i resistenti sostenevano che il danno dovesse limitarsi ai costi di edificazione dell’opera poi demolita e non comprendere anche la perdita della vocazione edificatoria del terreno, perché tale perdita sarebbe dipesa non causalmente dall’illecito altrui ma dalla mancata attivazione dei diritti edificatori da parte del titolare, nonché dall’intervento di sopravvenienze urbanistiche e dalla scadenza della concessione. I ricorrenti impugnavano la sentenza d’appello deducendo, in sintesi, che la Corte territoriale: aveva introdotto un fatto decisivo non discusso; aveva errato nel ritenere inutilizzabile la concessione edilizia originaria per effetto di nuovi strumenti urbanistici e norme di salvaguardia; aveva omesso di considerare la persistenza dell’efficacia della concessione e la sua proroga; aveva trascurato che il titolare aveva poi trattato quella concessione come ancora efficace anche dopo la vendita del bene; aveva duplicato illegittimamente le voci di danno riconoscendo sia la perdita dei diritti edificatori sia quella dei volumi non edificati; e aveva errato sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, per quanto di ragione, i primi cinque motivi, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata non chiariva compiutamente il concreto regime urbanistico al momento in cui il danno andava valutato né spiegava perché la concessione originaria non fosse più esercitabile, né perché non potessero essere esercitati ex novo i diritti edificatori; ha invece dichiarato in parte assorbiti e in parte inammissibili gli altri motivi, in particolare quelli relativi alla duplicazione del danno e alle spese, per assorbimento o difetto di specificità. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda risarcitoria e la quantificazione del danno alla luce dei principi indicati.
La decisione
La Corte ha accolto per quanto di ragione i primi cinque motivi di ricorso, ha dichiarato in parte assorbiti e in parte inammissibili i motivi sesto, settimo e ottavo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata fondata sulla non decifrabilità della motivazione della sentenza d’appello circa la concreta perdurante o meno utilizzabilità della concessione edilizia e dei diritti edificatori al momento rilevante, nonché sul conseguente difetto di giustificazione della voce di danno per perdita della vocazione edificatoria. È stata invece esclusa la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. e sono state ritenute inammissibili le censure di omesso esame per la preclusione derivante dalla doppia conforme. Le doglianze sulla duplicazione delle voci di danno sono state in parte assorbite e in parte dichiarate inammissibili per difetto di specificità o perché dirette a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
Norme richiamate
Invocato come parametro del vizio di motivazione; la Corte rileva che la sentenza d’appello non rendeva compiutamente comprensibile il ragionamento decisorio sul regime urbanistico e sulla persistenza dei diritti edificatori.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che il giudice d’appello abbia solo sussunto i fatti accertati nelle norme ritenute applicabili, senza introdurre una domanda o un fatto decisivo nuovo.
Richiamato nelle censure sui fatti e sulla prova; la Corte non accoglie le doglianze nella parte in cui miravano a una rivalutazione del merito.
Richiamato nelle censure sulla valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza; la Corte respinge le doglianze nei limiti in cui sollecitavano un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
Viene applicato il limite alle censure di omesso esame del fatto decisivo in presenza di doppia conforme, salvo dimostrazione che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
Richiamato in collegamento con la disciplina dell’omesso esame del fatto decisivo e con la preclusione derivante dalla doppia conforme.
La Corte dichiara inammissibili le censure che non riportano con precisione il contenuto e la formulazione della domanda e delle risultanze rilevanti.
Richiamati nel motivo sulle spese; la censura è stata però assorbita perché la regolazione delle spese dovrà essere rivalutata dal giudice di rinvio.
L. n. 1902 del 1952, art. 1
Richiamata nel secondo motivo in relazione alla disciplina urbanistica e alla validità delle abilitazioni edilizie preesistenti.
Richiamata nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell’attività edilizia e delle concessioni edilizie.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 11
Richiamato nel secondo motivo per la disciplina del titolo abilitativo edilizio.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la decisione di merito è censurabile quando la motivazione non consenta di comprendere in modo decifrabile il percorso logico-giuridico seguito per escludere o affermare un danno, specie se la decisione dipende dal concreto regime giuridico e fattuale di un bene o di un titolo abilitativo.
- Il giudice che riconosce un danno da perdita di capacità edificatoria deve spiegare, con riferimento al momento rilevante, perché il titolo edilizio non fosse più utilizzabile o perché non potessero essere esercitati i diritti edificatori; non basta un richiamo apodittico al mutamento del quadro urbanistico.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi è preclusa in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le due decisioni di merito si fondino su ragioni di fatto diverse.
- Non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito si limita a qualificare giuridicamente i fatti allegati e discussi dalle parti, senza introdurre una domanda o un tema di indagine nuovo.
- Le censure che mirano a una diversa ricostruzione del fatto, alla lettura della consulenza tecnica o alla rivalutazione delle prove sono inammissibili in cassazione se non sono accompagnate da una specifica e autosufficiente indicazione degli atti e del contenuto rilevante delle allegazioni e delle domande.
- Nella liquidazione del danno patrimoniale da compromissione dell’edificabilità occorre evitare duplicazioni tra perdita del valore edificatorio, perdita dei volumi e costi di realizzazione o di ripristino, verificando che ogni voce sia autonoma e non sovrapposta alle altre.
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