Cassazione Penale, Sentenza n. 39829/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che non convalidava il fermo degli indagati per assenza del pericolo di fuga; il Pubblico Ministero deduceva violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il giudice ha errato nell'escludere il pericolo di fuga richiedendo condotte materiali prodromiche all'allontanamento e non effettuando un giudizio prognostico basato su elementi concreti e personalizzati desumibili dagli atti (situazione di vita, frequentazioni, precedenti, pendenze giudiziarie, collegamenti con organizzazioni criminali, possesso di titoli di viaggio ecc.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il GIP abbia commesso un errore logico e giuridico nel valutare il pericolo di fuga, avendo escluso la convalida del fermo sulla base dell'assenza di condotte preparatorie materiali, non tenendo invece conto di elementi oggettivi e personalizzati emersi dagli atti (stranieri irregolari, assenza di radicamento, possibili collegamenti con organizzazioni di traffico di esseri umani, disponibilità di titolo di viaggio verso la Turchia) idonei a fondare un giudizio prognostico di prossima fuga. Per tali ragioni la Corte ha dichiarato legittimo il fermo, annullando l'ordinanza del GIP senza rinvio.
Norme richiamate
art. 274 lett. b) cod. proc. pen.
Il pericolo di fuga richiede un giudizio prognostico attuale e concreto; non è necessario che vi siano condotte materiali prodromiche, ma la sussistenza del pericolo deve essere verificabile sulla base di elementi personali e circostanze prossime nel tempo
Ha interpolato l'art. 274 cod. proc. pen. aggiungendo il requisito dell'"attualità" del pericolo di fuga, richiedendo così maggiore concretezza e prossimità temporale nell'accertamento
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi richiamati
Normativa sostanziale relativa ai reati connessi all'immigrazione e al traffico di persone; il titolo di reato non può da solo fondare il pericolo di fuga, ma nel caso concreto può concorrere insieme ad altri elementi a delineare il rischio di allontanamento
Massime di principio
- Il pericolo di fuga va valutato con un giudizio prognostico attuale e verificabile, basato su elementi concreti e personalizzati (situazione di vita, legami col territorio, precedenti, pendenze giudiziarie, frequentazioni, titoli di viaggio, collegamenti con organizzazioni criminali).
- Non è necessario che emergano condotte materiali prodromiche all'allontanamento; la prova del pericolo può risultare da circostanze obiettive che indicano una concreta probabilità di fuga nel prossimo futuro.
- Lo status di straniero o l'assenza di fissa dimora non bastano da soli a fondare il pericolo di fuga, ma, se combinati con altri elementi (irregolarità della presenza, mancanza di radicamento, disponibilità di documenti di viaggio, rapporti con reti criminali), possono legittimare la convalida del fermo.
- Il giudice della cautela deve ancorare la propria discrezionalità a fatti specifici emersi dagli atti, evitando ragionamenti aprioristici o sillogismi contrari alla logica; motivazioni contraddittorie o insufficienti sul punto sono viziate e possono portare all'annullamento del provvedimento.
- Quando il ricorso investe una fase perentoria del procedimento e il vizio riguarda la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria (conseguente alla valutazione del GIP), la Corte può annullare senza rinvio se il riesame non avrebbe effetti pratici rilevanti.
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