Sentenza n. 1585/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile di condanna al pagamento di somme, interessi e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo che l’I.P.A.B. desse esecuzione alla sentenza del Tribunale di Palermo, corretta con successiva ordinanza, che aveva condannato l’Istituto al pagamento di euro 13.562,43 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, di euro 2.666,66 a titolo di capitale oltre interessi, nonché delle spese di lite. Il ricorrente ha documentato la notificazione del titolo all’Istituto il 16 giugno 2025 e la persistente mancata esecuzione. Ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’attuazione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ordinato all’I.P.A.B. di eseguire il titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni su sollecitazione della parte interessata. Il commissario dovrà esercitare un’attività effettivamente sostitutiva e non limitarsi a sollecitare l’amministrazione; il relativo compenso sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Il TAR ha inoltre posto a carico dell’I.P.A.B. una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfo oppure, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. L’I.P.A.B. è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.355,00 oltre al contributo unificato.
Norme richiamate
La sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere posta a carico dell’amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il termine per la richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato e liquidato con successivo decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti di un’amministrazione, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con un termine autonomo per l’esercizio sostitutivo dei poteri amministrativi.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza svolge un munus obbligatorio e una funzione effettivamente sostitutiva: non può rifiutare l’incarico né limitarsi a svolgere attività di impulso o sollecitazione nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme oggetto dell’obbligo di pagamento, con decorrenza dall’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Il termine per chiedere la liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo dell’incarico e non dal deposito della relazione conclusiva.
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