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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12641/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e manifestamente infondato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di falso contestato e lo aveva condannato a otto mesi di reclusione. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione, lamentando la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. e, in modo generico, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un teste di polizia giudiziaria asseritamente in violazione dell'art. 195 c.p.p. La Corte ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione di appello, la quale aveva valorizzato l'effigie dell'imputato nel documento di identità allegato al contratto e aveva quindi ritenuto non decisiva la censura sulla prova, oltre a giustificare il diniego della rinnovazione istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    Indicata come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.

  • art. 489 c.p.

    Indicata come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.

  • art. 480 c.p.

    Indicata come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Indicata come circostanza aggravante contestata e applicata nella decisione di merito.

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di rinnovazione dibattimentale in appello; la Corte ribadisce che la rinnovazione è eccezionale e può essere rigettata anche implicitamente quando vi siano elementi sufficienti per decidere allo stato degli atti.

  • art. 195 c.p.p.

    La doglianza di inutilizzabilità per violazione di questa norma è stata ritenuta genericamente dedotta e non decisiva, perché il ricorrente non ha indicato specificamente gli atti affetti dal vizio né la loro incidenza sul compendio probatorio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di inutilizzabilità di atti processuali richiede specifica individuazione degli atti viziati e spiegazione della loro incidenza sul compendio probatorio; una censura generica è inammissibile.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha natura eccezionale e presuppone che il giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti.
  • Il giudice d'appello che respinga la richiesta di rinnovazione istruttoria non è tenuto a una motivazione espressa specifica di rigetto, potendo il diniego risultare implicitamente dalla sufficienza del materiale probatorio già acquisito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non censuri gli elementi di prova decisivi posti a fondamento della decisione.
  • La decisività della richiesta di rinnovazione o della dedotta inutilizzabilità deve essere valutata alla luce dell'intero compendio indiziario già esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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