Cassazione Penale, Sentenza n. 25465/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena (pena inflitta: 2 anni e 8 mesi, sentenza del 15/09/2022 divenuta irrevocabile il 28/01/2023) ritenendo che il beneficio fosse stato concesso erroneamente per una pena superiore al limite biennale previsto dall'art. 163 c.p. Il ricorrente impugnava tale ordinanza deducendo violazioni di legge (artt. 163, 164, 168 c.p. e artt. 665, 674 c.p.p.), sostenendo che il giudice dell'esecuzione non poteva porre rimedio all'errore commesso dal giudice della cognizione al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 674 c.p.p. e che l'eventuale vizio doveva essere fatto valere mediante gli strumenti di impugnazione nei termini di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha stabilito che l'art. 674 c.p.p. conferisce al giudice dell'esecuzione poteri di revoca solo nelle ipotesi espressamente previste (comma 1: quando la sospensione non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato; comma 1-bis: quando emergano le condizioni ostative previste dal terzo comma dell'art. 168 c.p.). Al di fuori di tali ipotesi il giudice dell'esecuzione non può correggere errori della statuizione di concessione del beneficio: tali errori devono essere fatti valere con gli strumenti impugnatori previsti dalla legge. Poiché nel caso concreto il giudice dell'esecuzione è intervenuto oltre i limiti normativamente consentiti, l'ordinanza è stata annullata per violazione di legge.
Norme richiamate
Il potere di revocare la sospensione condizionale della pena è riconosciuto al giudice dell'esecuzione soltanto nelle ipotesi espressamente indicate: quando la sospensione non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato (comma 1) e quando emergano condizioni ostative previste dal terzo comma dell'art. 168 c.p. (comma 1-bis). Non è attribuito un potere generale di correggere altri errori della decisione di merito.
Fissa, in via generale, il limite biennale della pena entro il quale la sospensione condizionale della pena è normalmente concedibile; la corte ha tuttavia precisato che la sola violazione di tale limite, se rilevata in sede di esecuzione, non consente al giudice dell'esecuzione di intervenire se non entro i casi di cui all'art. 674 c.p.p.
Indica le condizioni ostative alla concessione del beneficio; l'eventuale riscontro di tali condizioni permette al giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione ai sensi dell'art. 674 comma 1-bis.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come principio procedurale per dedurre la violazione di legge (motivo di cassazione) relativa alla revoca operata dal giudice dell'esecuzione.
Citato nella doglianza difensiva; dalla sentenza emerge che le questioni relative a eventuali vizi della misura concessa dal giudice della cognizione devono essere dedotte con gli ordinari rimedi impugnatori e nei termini previsti dalla legge, piuttosto che essere sanate dal giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha poteri di revoca della sospensione condizionale della pena solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 674 c.p.p.): non può correggere liberamente errori commessi dal giudice della cognizione.
- Se la concessione del beneficio appare viziata per questioni non ricomprese nelle ipotesi di revoca previste dall'art. 674 c.p.p., il rimedio è l'impugnazione della sentenza di merito nei termini e con gli strumenti previsti dalla legge (ad es. impugnazione da parte del Pubblico Ministero quando competente), non la revoca d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione.
- La valutazione del rispetto dei limiti sostanziali per la concessione della sospensione (es. limite biennale previsto dall'art. 163 c.p.) non autorizza automaticamente l'intervento del giudice dell'esecuzione: occorre verificare se sussista una delle cause legittimanti la revoca disciplinate dall'ordinamento.
- In casi analoghi il difensore deve tempestivamente valutare e proporre gli strumenti impugnatori appropriati contro la sentenza di concessione del beneficio; l'inerzia di tali rimedi non legittima il giudice dell'esecuzione a sostituirsi al giudice della cognizione.
- Se il giudice dell'esecuzione revoca illegittimamente la sospensione condizionale, la decisione è annullabile in sede di legittimità per violazione di legge.
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