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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33843/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, di unificare sotto il vincolo della continuazione tre reati di violazione dei sigilli, tutti giudicati con sentenze irrevocabili e commessi nel medesimo stabile di Gragnano in periodi diversi: due condotte nel 2011, una nel 2010 e ulteriori condotte tra il 2008 e il 2009. La richiesta era stata respinta. Con tre motivi di ricorso, il ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 e 671 c.p.p., nonché vizi della motivazione, sostenendo che la continuazione fosse desumibile dalla medesimezza delle condotte, dal riferimento allo stesso stabile e dall'unitarietà del contesto cronologico. Ha inoltre lamentato la mancata unificazione almeno parziale e il travisamento della natura dell'indagine psicologica propria del giudizio di esecuzione. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate, rilevando che il giudice dell'esecuzione aveva esaminato analiticamente i singoli fatti, la loro genesi prossima e le modalità esecutive, con motivazione logica. La mera analogia ontologica delle condotte non era sufficiente, poiché esse erano state commesse in un arco temporale dilatato e non risultavano collegate, emergendo determinazioni estemporanee. La critica difensiva mirava quindi a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita nel giudizio di legittimità. Quanto alla richiesta di unificazione per gruppi, la Corte ha precisato che essa non era stata specificamente formulata davanti al giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso la continuazione sulla base della distanza temporale tra i fatti, della loro mancata riconducibilità a un programma unitario e del carattere estemporaneo delle determinazioni criminose. La rivalutazione delle risultanze e delle argomentazioni del giudice dell'esecuzione è stata considerata incompatibile con il giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 349 c.p.

    Norma incriminatrice dei reati oggetto delle tre sentenze irrevocabili; il testo non espone ulteriori profili interpretativi sostanziali.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato quale fondamento del vincolo della continuazione invocato dal ricorrente.

  • art. 671 c.p.p.

    Richiamato quale norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Richiamato per i motivi di ricorso relativi alla violazione o erronea applicazione della legge e ai vizi della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la verifica concreta dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, desumibile dall'analisi della genesi dei reati, delle loro modalità esecutive, della collocazione temporale e degli elementi di collegamento tra le condotte.
  • La mera identità o somiglianza ontologica delle condotte, anche se realizzate nello stesso luogo, non dimostra di per sé l'esistenza di un unico disegno criminoso quando i fatti siano separati da un arco temporale dilatato e risultino espressione di determinazioni estemporanee.
  • La motivazione del giudice dell'esecuzione che esamini analiticamente i singoli reati e indichi logicamente le ragioni dell'assenza di un programma criminoso unitario non è censurabile in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto.
  • L'unificazione parziale o per gruppi dei reati in continuazione presuppone che tale richiesta sia stata specificamente formulata nel procedimento di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieContinuazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

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