Cassazione Penale, Sentenza n. 3431/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizi motivazionali e violazione di legge: si censura che il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale non può essere desunto dal solo fatto obiettivo della mancata consegna della documentazione contabile; il ricorrente sostiene che la sua condotta era di natura colposa (negligenza) e avrebbe dovuto essere qualificata come bancarotta semplice documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha valorizzato l'assoluzione in primo grado dall'accusa di bancarotta distrattiva e gli elementi che evidenziano negligenza, superficialità e la posizione di "testa di legno" dell'imputato, con dichiarazioni generiche che non provano il dolo specifico richiesto dall'art. 216 l. fall. Ha quindi riclassificato la condotta come bancarotta documentale semplice (colposa). Poiché il termine di prescrizione (applicando gli artt. 157, co.1 e 161, co.2 c.p.) era già decorso (sette anni e mezzo dalla sentenza dichiarativa di fallimento spirati il 24/03/2021), ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione, non rilevando cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129, co.2 c.p.p.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216, primo comma, n. 2
L'articolo richiede per la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale un dolo specifico ancorato alla realizzazione di un ingiusto profitto o di un pregiudizio per i creditori; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale coefficiente soggettivo non risultasse provato.
Disciplina la bancarotta documentale semplice; la Corte ha ricondotto la condotta del Faraone a questa fattispecie per la rilevanza meramente colposa della condotta.
codice penale, art. 157, primo comma
Norma richiamata per il calcolo della prescrizione del reato; congiuntamente ad art. 161, ha portato alla conclusione che la prescrizione era maturata.
codice penale, art. 161, secondo comma
Norma integrata nel computo della prescrizione; applicata per stabilire che il termine di sette anni e mezzo era decorso.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173
Richiamata per i limiti di enunciazione del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso era formulato nei limiti richiesti da tale disposizione.
codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Norma relativa alle cause di non punibilità; la Corte ha escluso l'emersione di tali cause nel caso in esame.
d.l. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. in l. 18/12/2020, n. 176)
Norma citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; rilevanza procedurale.
Massime di principio
- La mera omissione nella consegna di documenti contabili non è di per sé sufficiente a dimostrare il dolo specifico necessario per la bancarotta fraudolenta documentale; occorrono elementi probatori che dimostrino l'intento di procurare un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori.
- Se dalle dichiarazioni dell'imputato e dal quadro probatorio emerge una condotta di negligenza, superficialità o la posizione di 'testa di legno', la fattispecie può essere ricondotta a bancarotta documentale semplice (colposa).
- La riclassificazione del reato in una fattispecie meno grave può incidere sul computo della prescrizione e determinare l'estinzione del reato; in tal caso la cassazione può annullare la sentenza senza rinvio se il reato è estinto per prescrizione.
- Per la difesa è strategico produrre elementi che escludano l'elemento soggettivo del dolo (es. assenza di profitto ingiusto, estraneità alla gestione, dichiarazioni che dimostrino ignoranza e non volontà fraudolenta).
- La valutazione congiunta delle statuizioni di primo e secondo grado deve essere attentamente esaminata in cassazione: motivazioni divergenti o fondate su elementi genericamente riferiti possono portare a una diversa qualificazione giuridica del fatto.
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