Cassazione Penale, Ordinanza n. 31569/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo, con un unico motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in punto recidiva. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe affermato in modo apodittico la sussistenza della recidiva senza un adeguato percorso argomentativo. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato un precedente specifico riportato dall'imputato due mesi prima del fatto, ritenendolo espressivo di una marcata capacità a delinquere e di mancanza di resipiscenza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo non confrontato con la ratio della decisione impugnata, che aveva motivato la recidiva sulla base di un precedente specifico e molto recente, giudicato indicativo di una persistenza della capacità delinquenziale e dell'assenza di ravvedimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva può essere ritenuta quando il precedente specifico e temporalmente vicino al fatto sia ritenuto indicativo di una maggiore capacità a delinquere e di mancanza di resipiscenza.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che contesti la motivazione sulla recidiva senza confrontarsi con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La sussistenza della recidiva può essere motivata valorizzando un precedente specifico e ravvicinato nel tempo rispetto al fatto, se tale dato è ritenuto espressivo di maggiore capacità a delinquere e di assenza di resipiscenza.
- Nel giudizio di legittimità, la critica per mancanza o illogicità della motivazione deve investire puntualmente gli argomenti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione, altrimenti è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31543/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31544/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31546/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31547/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31549/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31551/2025 del 22/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →