Cassazione Penale, Sentenza n. 03950/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Elena Verge era stata condannata per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. 6/9/2011 n.159) per non aver ottemperato all'obbligo di soggiorno nel Comune di Rende essendo stata fermata a Cosenza il 28/07/2019. In cassazione la difesa ha dedotto un unico motivo: nullità assoluta della sentenza per vizio della duplice citazione a giudizio (due notifiche via PEC in date diverse, 07/03/2024 e 18/03/2024, con differente indicazione del numero di registro generale dell'appello 1008/2021 poi corretto in 1507/2021, ma medesimo numero di registro notizie di reato 2268/2018), sicché sarebbe stata compromessa l'univoca identificazione del procedimento e il diritto di difesa dell'imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che dalle notifiche risultassero in realtà due distinti procedimenti relativi a episodi diversi (28/07/2019 e 02/05/2018) e non una duplicazione della stessa citazione; perciò non è emersa alcuna nullità della citazione né alcun pregiudizio concreto del diritto di difesa. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, nelle doglianze di carattere processuale, il giudice di legittimità controlla i presupposti dell'atto indipendentemente dalla motivazione di merito. Per l'inammissibilità del ricorso ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 75, comma 2
Norma che sanziona la violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; la condanna di Verge è fondata su questa disposizione per il mancato rispetto dell'obbligo di soggiorno.
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. c)
Norma indicata quale causa di ricorso per cassazione (violazione di legge). La Corte ha valutato la doglianza e ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancanza di specifico vizio dimostrato e di pregiudizio concreto.
codice di procedura penale - art. 178, lett. c)
Richiamata in relazione alle nullità degli atti: la Corte ha ritenuto che dalla documentazione non emergesse una nullità tale da invalidare il procedimento né un danno alla difesa.
codice di procedura penale - art. 179
Norma relativa alle conseguenze delle nullità di atti processuali; la Corte ha comunque escluso l'insorgere di nullità afferenti alle notifiche dedotte.
codice di procedura penale - art. 552
Richiamato nel quadro delle censure processuali attinenti alla validità della citazione/udienza; interpretato come non applicabile nel caso in cui non sia dimostrato un effettivo pregiudizio per la difesa.
codice di procedura penale - art. 601
Richiamato in relazione alle nullità e alle modalità di impugnazione: la Corte ha ritenuto che la mera apparenza di duplicazione della notifica non integri, senza più, una nullità sanante.
Massime di principio
- La mera irrregolarità formale o la presenza di due notifiche simili non determinano automaticamente la nullità dell'atto processuale: occorre provare il pregiudizio concreto al diritto di difesa.
- Se le notifiche riguardano in realtà procedimenti distinti (es. diversi episodi o numeri di r.g.), la concomitanza di date di udienza non implica confusione tale da invalidare il dibattimento, purché sia possibile identificare i singoli procedimenti.
- In cassazione le censure di carattere processuale devono essere specifiche e dimostrare il nesso tra il vizio formale e l'effettivo pregiudizio subito; doglianze generiche e apodittiche sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Il giudice di legittimità può esaminare d'ufficio la correttezza degli atti processuali e valutare i presupposti delle decisioni di merito indipendentemente dalla motivazione adottata dal giudice a quo.
- In presenza di notifiche multiple o apparente duplicazione, la difesa dovrebbe chiedere tempestivamente chiarimenti o il differimento dell'udienza e documentare l'effettivo impedimento o confusione subita per poter fondare una censura efficace.
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