Cassazione Penale, Ordinanza n. 11862/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur rimodulando la pena, aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione e furto aggravato. Il ricorso articolava cinque motivi: 1) violazione di legge e difetto di motivazione sulla responsabilità per il capo a), sostenendo che la condotta non integrasse il tentato furto in abitazione; 2) violazione di legge e vizio motivazionale sulla responsabilità per il capo b), con una diversa ricostruzione fattuale circa la collocazione di una telecamera; 3) violazione di legge per la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; 4) mancata concessione delle attenuanti generiche; 5) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché in larga parte reiterativi delle doglianze già respinte in appello, generici, o basati su una ricostruzione in fatto non scrutinabile in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che alcuni motivi di appello erano generici e quindi non potevano essere utilmente riproposti in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi meramente reiterativi, generici o manifestamente infondati. In particolare, ha condiviso la valutazione della Corte territoriale circa la configurabilità del tentato furto in abitazione e ha ribadito che il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche anche richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi.
Norme richiamate
Richiamato come norma che consente di qualificare il fatto contestato al capo a) come tentato furto in abitazione.
Richiamato per i reati di furto in abitazione contestati e confermati in appello.
Indicata come circostanza aggravante del furto contestato.
Indicata come ulteriore circostanza aggravante del furto contestato.
La Corte ribadisce che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ha carattere oggettivo e va valutata considerando anche il pregiudizio complessivo arrecato, compresi i danni ulteriori direttamente ricollegabili al reato.
La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è stata dichiarata inammissibile anche perché il relativo motivo di appello era generico.
È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare pedissequamente censure già dedotte in appello e già specificamente disattese, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può rivalutare il merito né recepire una diversa ricostruzione fattuale non trovante riscontro nella sentenza impugnata; le doglianze che presuppongono un nuovo apprezzamento delle prove sono inammissibili.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio cagionato dal fatto, non del solo valore intrinseco del bene sottratto; possono rilevare anche danni ulteriori direttamente connessi al reato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni circostanza favorevole o sfavorevole dedotta dalle parti.
- Una questione devoluta in appello con motivo generico non può essere efficacemente riproposta in cassazione, perché il difetto originario di specificità del motivo di merito si riflette sull'ammissibilità del controllo di legittimità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in cassazione quando la censura sia generica o riproduca questioni già inammissibili nel giudizio di appello.
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