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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01524/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società cessionaria di un credito bancario, agendo tramite mandataria, aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per un credito derivante da mutuo fondiario stipulato anni prima con la banca originaria. Domandava l’ammissione di capitale, interessi, rate scadute insolute e il riconoscimento del rango ipotecario fondiario, oltre al privilegio mobiliare sulle somme assegnate in una precedente esecuzione presso terzi. Il giudice delegato aveva ammesso solo in parte il credito, escludendo varie voci e il privilegio richiesto; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto la natura fondiaria del mutuo ma aveva confermato l’esclusione delle rate scadute non pagate e degli interessi pretesi, ritenendo insufficienti i conteggi e qualificando come nuova la domanda di privilegio sulle somme assegnate dal giudice dell’esecuzione. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha denunciato: 1) violazione delle norme su ammissione al passivo, credito fondiario e calcolo degli accessori, sostenendo che il tribunale avesse confuso la collocazione del credito con la sua ammissione e avesse omesso di esaminare la censura sugli interessi corrispettivi ex art. 2855 c.c.; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il tribunale erroneamente confermato il superamento del limite di finanziabilità, questione però superata dal riconoscimento della natura fondiaria; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1362 c.c. per avere ritenuto nuova la domanda di privilegio mobiliare sulle somme assegnate, nonostante fosse stata già formulata in sede di verifica del passivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto erronea la decisione del tribunale nella parte in cui aveva escluso le rate scadute e non pagate sulla base di un richiamo non pertinente al principio sulla risoluzione del mutuo fondiario, perché tale principio riguarda il capitale a scadere e non travolge le rate già scadute; ha inoltre rilevato un vizio di motivazione per l’omesso esame della specifica censura sugli interessi corrispettivi sul capitale a scadere. Quanto al privilegio sulle somme assegnate nella procedura esecutiva, la Corte ha osservato che la domanda era stata tempestivamente proposta e che, per l’ammissione al passivo, era sufficiente l’indicazione della causa del credito e del titolo di prelazione, non essendo necessaria una formulazione formalistica o il richiamo espresso della norma. La censura relativa al limite di finanziabilità è stata ritenuta priva di interesse perché la natura fondiaria del mutuo era già stata riconosciuta dal tribunale.

Norme richiamate

  • art. 52 l. fall.

    richiamato in relazione alla disciplina dell’ammissione dei crediti al passivo; distinto dal regime della collocazione e del rango del credito.

  • art. 54 l. fall.

    richiamato in relazione alla disciplina della prelazione e della collocazione ipotecaria nel fallimento.

  • art. 93 l. fall.

    richiamato per affermare che, in sede di domanda di insinuazione, è sufficiente indicare la causa del credito e il titolo di prelazione.

  • art. 2855 c.c.

    richiamato per gli interessi relativi al credito ipotecario/fondiario sul capitale a scadere; la Corte censura il mancato esame della doglianza specifica su tale voce.

  • art. 15 d.P.R. 7/1976

    richiamato dalle Sezioni Unite come base della risoluzione del mutuo fondiario per inadempimento del mutuatario, con effetti non retroattivi.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    richiamato per il calcolo degli interessi moratori sul credito residuo dopo la risoluzione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per i motivi di ricorso relativi a violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata per il motivo congiunto di violazione di legge e vizio processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per denunciare il vizio di motivazione consistente nell’omesso esame della censura sugli interessi corrispettivi.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo dichiarato inammissibile; la censura sul limite di finanziabilità è stata superata dal riconoscimento della natura fondiaria.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere che il tribunale avesse attribuito alla domanda una qualificazione di domanda nuova non corretta.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato ai fini dell’interpretazione della domanda di privilegio formulata dalla creditrice.

  • art. 2755 c.c.

    individuato come titolo di privilegio mobiliare sulle spese di giustizia/di procedura esecutiva.

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel corpo della decisione, ma la motivazione richiama la sufficienza dell’allegazione della causa del credito e del titolo di prelazione in sede di insinuazione.

Massime di principio

  • Nel mutuo fondiario, la risoluzione per inadempimento non ha efficacia retroattiva: le rate già scadute e non pagate restano dovute integralmente, mentre sul capitale residuo a scadere non si devono gli interessi corrispettivi compresi nelle semestralità future, ma possono maturare gli interessi moratori secondo la disciplina applicabile.
  • In sede di insinuazione al passivo fallimentare, il creditore che invochi una prelazione non deve necessariamente formulare una domanda tecnicamente perfetta o richiamare espressamente la norma di legge, purché indichi in modo sufficiente la causa del credito e il titolo di prelazione, consentendo al giudice di individuarli secondo il principio jura novit curia.
  • Il giudice del merito non può rigettare una specifica censura senza darne conto in motivazione: l’omesso esame di un motivo decisivo o la totale assenza di spiegazione integra un vizio denunciabile in cassazione.
  • La disciplina dell’ammissione del credito al passivo va tenuta distinta da quella del riconoscimento del rango di prelazione: il primo profilo attiene all’esistenza e consistenza del credito, il secondo alla sua collocazione concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullità

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