Cassazione Penale, Ordinanza n. 25935/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da lacune motivazionali l'ordinanza impugnata, poiché la valutazione del giudice dell'esecuzione sulla mancanza di prova dell'unicità del disegno criminoso era congrua e sorretta da argomentazioni logicamente apprezzabili. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due precedenti sentenze. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente valorizzato gli elementi indicativi dell'unicità del disegno criminoso e avrebbe attribuito peso eccessivo alla distanza temporale tra i reati, senza considerare compiutamente la loro connessione. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in un mero dissenso rispetto alla valutazione di merito, poiché il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo non illogico sullo iato temporale di tre anni e sull'assenza di condotte analoghe intermedie, reputando indimostrata la preordinazione originaria.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La censura di violazione di legge è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la doglianza investiva in realtà una valutazione di merito insindacabile in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, dell'assenza di manifesta illogicità e della coerenza argomentativa, non potendo tradursi in revisione del materiale fattuale.
La continuazione richiede la prova dell'originaria unitarietà del disegno criminoso; la sola distanza temporale tra i fatti, specie in assenza di condotte intermedie analoghe, può rendere non dimostrata la preordinazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova dell'unicità originaria del disegno criminoso e non può essere fondato sul semplice dubbio sulla sua esistenza.
- La distanza temporale significativa tra i reati, se non accompagnata da ulteriori elementi univoci di collegamento, può legittimamente condurre a escludere la preordinazione comune.
- In sede di legittimità, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sugli elementi fattuali, potendo solo verificare la coerenza logica e giuridica della motivazione.
- La doglianza che si limiti a proporre una lettura alternativa degli elementi già apprezzati dal giudice di merito è inammissibile quando non evidenzi reali vizi di legge o di motivazione.
- Il principio del favor rei non consente di riconoscere la continuazione in difetto di una sufficiente dimostrazione dell'identità del disegno criminoso, poiché tale accertamento incide sulla stabilità del giudicato relativo al trattamento sanzionatorio.
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