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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27953/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto come ipotesi lieve di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti, rideterminato la pena e revocato le pene accessorie, confermando però la responsabilità penale. In ricorso sono stati dedotti due motivi: 1) mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2) contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione con altro reato già giudicato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché il primo era generico e il secondo riproduceva censure già esaminate e disattese dal giudice d'appello. Ha inoltre ribadito che il trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo se arbitrario o sorretto da motivazione manifestamente illogica; nel caso concreto, la motivazione sulla continuazione era congrua.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando gli effetti della sentenza d'appello che aveva mantenuto l'affermazione di responsabilità dell'imputato, riqualificato il reato nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, rideterminato la pena e revocato le pene accessorie. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato come base della riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti, con conseguente rideterminazione della pena e revoca delle pene accessorie

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    disposizione incriminatrice in materia di stupefacenti nel cui ambito è stata operata la riqualificazione della condotta

  • art. 616 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo, ma la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è disposta quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche o meramente riproduttive di questioni già dedotte e motivatamente disattese dal giudice di merito.
  • La valutazione delle attenuanti generiche e, più in generale, il trattamento sanzionatorio sono rimessi alla discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei casi di arbitrarietà o di motivazione manifestamente illogica.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione con un reato già giudicato deve essere supportata da specifiche ragioni di illogicità della motivazione di merito; in presenza di motivazione congrua, la censura non supera il vaglio di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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