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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36314/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, aveva accolto la richiesta del Procuratore generale di revocare la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza del 4 luglio 2022, divenuta irrevocabile il 18 novembre 2022, e aveva dichiarato inammissibile la contestuale istanza difensiva di sostituire la pena detentiva di un anno di reclusione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con un articolato motivo, denunciando violazione degli artt. 676 c.p.p. e 20-bis c.p., della legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione: sosteneva che il giudice dell'esecuzione potesse ampliare il thema decidendum e decidere anche domande nuove formulate nel procedimento, purché fosse garantito il contraddittorio; invocava inoltre la possibilità, riconosciuta dalla Corte costituzionale, di svolgere in sede esecutiva un supplemento di cognizione e applicare pene sostitutive quando il giudice di merito non avesse potuto provvedervi. Secondo la difesa, la sospensione condizionale aveva impedito nel 2022 la sostituzione della pena e la successiva revoca del beneficio aveva attualizzato l'interesse a ottenerla. In subordine, chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 676 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 27, 111 e 117 Cost., in riferimento all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di sostituire la pena detentiva breve quando tale possibilità non sia stata esclusa in cognizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha riconosciuto che il giudice dell'esecuzione aveva errato nel dichiarare inammissibile l'istanza solo perché estranea all'oggetto originario del procedimento: il procedimento esecutivo non è un giudizio d'impugnazione e il giudice deve esaminare anche domande nuove formulate dalla parte, assicurando alla parte pubblica un termine per controdedurre. L'errore non ha però comportato l'annullamento, perché l'istanza era comunque priva di base normativa: l'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 disciplina tassativamente l'applicazione transitoria delle nuove pene sostitutive e non comprende le sentenze già irrevocabili prima della sua entrata in vigore, il 30 dicembre 2022. La sentenza di condanna era divenuta irrevocabile il 18 novembre 2022; la successiva revoca della sospensione condizionale non sposta tale data, non costituisce una sopravvenienza che consenta di accedere al nuovo regime e non riapre il termine per chiedere la sostituzione. La Corte ha inoltre escluso che l'art. 95 possa essere esteso analogicamente e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 676 c.p.p.: la scelta di non estendere le pene sostitutive ai rapporti processuali già esauriti è giustificata dall'esigenza di certezza del giudicato. La richiesta subordinata di rimessione alla Corte costituzionale è stata quindi respinta.

Norme richiamate

  • art. 676 c.p.p.

    il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e quindi non è improntato al rispetto né del principio devolutivo né delle specifiche formalità di proposizione dei mezzi d'impugnazione, trattandosi, invece, d'un procedimento di prima istanza avente la mera finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione; conseguentemente, sussiste il dovere del giudice di decidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privata in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre

    Nel procedimento di esecuzione il giudice deve esaminare anche le domande nuove della parte privata, purché sia assicurato alla parte pubblica un termine per controdedurre. Tale regola non attribuisce, tuttavia, poteri sostanziali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

  • art. 20-bis c.p.

    quando la sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa ha acquisito l'irrevocabilità in tempo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022), con conseguente sua esclusione dal regime transitorio di cui all'art. 95 d.lgs. cit., la circostanza che soltanto a cagione della revoca del beneficio disposta dal giudice dell'esecuzione ex art. 168 cod. pen. la pena detentiva irrogata in sede di cognizione sia divenuta eseguibile non costituisce sopravvenienza idonea - in carenza di ogni indicazione normativa in tal senso - a richiedere al giudice dell'esecuzione la sua sostituzione con alcuna delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen.

    Le pene sostitutive introdotte dall'art. 20-bis c.p. non sono applicabili in executivis a una condanna divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma, anche se la pena diviene eseguibile successivamente per la revoca della sospensione condizionale.

  • art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022

    la lettera della norma transitoria di cui all'art. 95 cit. fa riferimento ai procedimenti penali di primo e di secondo grado: formula riferibile ai giudizi di cognizione volti ad accertare responsabilità penali e a commisurare le eventuali pene da irrogare, non anche ai procedimenti di esecuzione instaurati dopo la formazione del giudicato sulla colpevolezza dell'imputato e sulla pena inflitta

    La disciplina transitoria consente l'applicazione delle nuove pene sostitutive nei procedimenti indicati dalla norma, ma non riapre la possibilità di richiederle per condanne già irrevocabili prima del 30 dicembre 2022. La disposizione è eccezionale e non è estensibile analogicamente.

  • art. 168 c.p.

    Il fatto che soltanto a cagione della revoca della sospensione condizionale la pena irrogata con la pregressa sentenza sia divenuta eseguibile non sposta in avanti la data di irrevocabilità della sentenza che ha inflitto la pena detentiva e non si profila, quindi, idoneo a conferire al condannato il diritto all'accesso alle pene sostitutive della pena detentiva riportata con condanna relativa a processo escluso dal novero di quelli ai quali la disciplina istitutiva delle stesse ha circoscritto l'applicazione

    La revoca della sospensione condizionale rende eseguibile la pena, ma non modifica la data di irrevocabilità della condanna e non costituisce un fatto nuovo che consenta di accedere alle pene sostitutive.

  • art. 58 legge n. 689 del 1981

    l'applicazione della pena sostitutiva può essere realizzata - ai sensi dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981 - solo quando il giudice non ordina la sospensione condizionale

    La sospensione condizionale e la pena sostitutiva sono istituti alternativi: la pena sostitutiva è applicabile quando il giudice non dispone la sospensione condizionale, e la successiva revoca di quest'ultima non consente di recuperare postumamente la possibilità di sostituzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, che non ha natura impugnatoria, il giudice deve decidere anche sulle domande nuove formulate dalla parte privata durante il procedimento, garantendo alla parte pubblica un termine per controdedurre. L'obbligo di esame non implica però che la domanda sia fondata o rientri nei poteri sostanziali del giudice.
  • La disciplina transitoria dell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 non consente di applicare le nuove pene sostitutive a una condanna già irrevocabile prima del 30 dicembre 2022. La norma, eccezionale e circoscritta ai procedimenti indicati, non è suscettibile di estensione analogica ai procedimenti esecutivi.
  • La revoca della sospensione condizionale non sposta la data di irrevocabilità della sentenza né riapre il termine per chiedere una pena sostitutiva. La successiva eseguibilità della pena non rende applicabile un regime transitorio escluso in ragione del momento in cui il giudicato si è formato.
  • La sospensione condizionale e la pena sostitutiva sono alternative: la revoca successiva della sospensione non consente di recuperare in sede esecutiva la possibilità di ottenere la sostituzione della pena quando la condanna sia esclusa, ratione temporis, dal regime introdotto dalla riforma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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