Cassazione Penale, Ordinanza n. 04806/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato la sua responsabilità per il reato di rapina aggravata. L'unico motivo deduceva un vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la decisione di merito fosse basata su una diversa lettura dei dati processuali, su una differente ricostruzione storica dei fatti e su un diverso apprezzamento di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura mirasse, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito, attività preclusa al giudice di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo censurava la motivazione della sentenza di merito proponendo una diversa lettura delle prove e dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il giudice di appello aveva motivato in modo privo di vizi logici, dando conto della valutazione delle risultanze probatorie e dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma incriminatrice come titolo del reato oggetto dell'affermazione di responsabilità, senza soffermarsi su ulteriori profili applicativi, limitandosi a rilevare la correttezza della decisione di merito sulla sussistenza del reato.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
È richiamato il principio secondo cui la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito né compiere un sindacato di merito mediante confronto con modelli argomentativi esterni alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio e in una diversa ricostruzione dei fatti.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito né verificare la tenuta logica della decisione attraverso un confronto con possibili ricostruzioni alternative dei fatti provenienti dall'esterno della motivazione impugnata.
- Quando la sentenza di merito espone in modo coerente le ragioni del proprio convincimento, valorizzando le risultanze probatorie e l'attendibilità delle fonti di prova, la censura di illogicità della motivazione non può essere accolta se si limita a prospettare una lettura diversa degli elementi acquisiti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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