Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07866/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale o a incaricato di pubblico servizio, nella specifica ipotesi richiamata dal testo come art. 336 c.p. Il ricorso deduceva, in sostanza, un errore nell'accertamento della responsabilità e un difetto di motivazione della decisione di secondo grado. Tuttavia, secondo la Corte di cassazione, il motivo era formulato in modo assolutamente generico: si limitava a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti senza una reale confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, la censura sulla natura minacciosa delle frasi attribuite all'imputato riproponeva questioni già esaminate e respinte in modo puntuale nei gradi di merito, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza d'appello.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    La norma è richiamata come titolo del reato oggetto di accertamento di responsabilità, ma il testo dell'ordinanza non sviluppa oltre la qualificazione giuridica della fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa ricostruzione dei fatti senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La denuncia di difetto di motivazione non può consistere nella mera riproposizione delle questioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, quando la sentenza d'appello abbia fornito una motivazione puntuale e abbia confutato la tesi difensiva.
  • La genericità del motivo, priva di effettiva censura delle rationes decidendi della decisione di merito, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.