Cassazione Penale, Sentenza n. 20157/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il reato riconducibile agli artt. 56-575-577 n.4 c.p. (tentato omicidio) commesso il 24/04/2022 nella discoteca Bianco Dinner Club di Casamicciola Terme, dove Giuseppe Pirro avrebbe ferito con un coltello il vocalist Gian Maria Dell'Olmo. Il ricorso per cassazione censurava la qualificazione giuridica dei fatti (sostenendo che si trattasse di lesioni personali e non di tentato omicidio), denunciava un travisamento della prova (unico colpo, ferita lieve, presunta piccola dimensione del coltello, possibile schivata della vittima) e contestava la valutazione delle esigenze cautelari, in particolare l'uso di una locuzione sulle "modalità mafiose" ritenuta impropria se non contestata come aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudizio del Tribunale del riesame è logico e ben motivato, che la qualificazione del fatto come tentato omicidio è supportata da plurimi indizi (sede corporea attinta, idoneità dell'arma, modalità dell'azione, minacce di morte pronunciate durante l'aggressione e successivo puntamento della lama alla gola). La Corte ha richiamato il principio per cui il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato e non può sostituirsi alla valutazione di merito sulle fonti e sull'attendibilità delle prove, potendo censurare solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. Ha inoltre affermato che la lieve entità della lesione non esclude di per sé l'animus necandi, potendo intervenire fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (movimenti della vittima, errato calcolo della distanza, ecc.). Quanto al richiamo alle "modalità mafiose", la Corte ha rilevato che era usato in senso descrittivo e non come contestazione formale di un'aggravante e che il Tribunale aveva comunque motivato le ragioni della pericolosità e dei collegamenti del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato alle spese e resta ferma la detenzione; disposta comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Disciplina la procedura di riesame o impugnazione dell'ordinanza cautelare; norma richiamata in relazione al tipo di provvedimento impugnato
Principio dell'imputabilità dell'azione come 'tentativo' quando l'evento non si è verificato; usato per qualificare il reato come tentato omicidio
Norma sostanziale relativa al delitto di omicidio; richiamata congiuntamente ad art. 56 per configurare l'ipotesi di tentato omicidio
art. 577 c.p. (n. 4 indicazione contestata nel provvedimento)
Riferimento alla normativa concernente circostanze aggravanti indicate nel capo di imputazione; nella motivazione si è precisato che il riferimento a modalità "mafiose" era descrittivo e non una contestazione formale di aggravante ove non specificamente dedotta
Stabilisce il criterio dei "gravi indizi di colpevolezza" necessario per le misure cautelari; la Corte ha verificato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza di tali indizi
Riguarda le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione criminosa, ecc.); la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale sulle esigenze cautelari e sui collegamenti del ricorrente
Norma che disciplina l'onere delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 94, comma (riferimento operativo finale)
Riferimento alle comunicazioni e adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento (ex dispositivo)
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove salvo che la motivazione risulti mancante o manifestamente illogica.
- Per distinguere lesioni personali da tentato omicidio occorre valutare insieme l'animus agentis e l'idoneità dell'azione a cagionare la morte: rilevano la sede corporea colpita, l'idoneità dell'arma, le modalità dell'azione e le eventuali minacce o comportamenti che indicano volontà omicida.
- La lieve entità della lesione non esclude automaticamente il tentativo di omicidio se può essere spiegata da cause indipendenti dalla volontà dell'agente (movimenti della vittima, errato calcolo della distanza, ecc.).
- Le immagini video e le dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni, se coerenti, costituiscono elementi decisivi per la qualificazione del fatto e per la valutazione delle esigenze cautelari.
- Espressioni descrittive come "modalità mafiose" non possono essere considerate come aggravante formale se non sono state specificamente contestate nell'imputazione; tuttavia la descrizione di modalità particolarmente intimidatorie può comunque contribuire a dimostrare pericolosità e collegamenti utili ai fini cautelari.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in sede di legittimità, la difesa deve dimostrare carenze specifiche e manifeste nella motivazione o errori di diritto, non limitarsi a chiedere una diversa valutazione dei fatti.
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