Cassazione Penale, Ordinanza n. 19215/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno. Dal testo emerge che i motivi erano due: il primo censurava la ritenuta legittimazione a proporre querela, deducendo la mancanza di legittimazione ex art. 337, comma 3, c.p.p.; il secondo contestava il riconoscimento della recidiva, ma riproponeva profili già dedotti in appello e respinti dalla corte territoriale. La vicenda concreta riguarda quindi un procedimento penale in cui era stata presentata querela dalla parte civile in nome di una società, e in cui all'imputato era stata applicata la recidiva sulla base dei precedenti penali, con ulteriore valorizzazione di una condanna risalente al 2023 come indice di persistente propensione a delinquere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, rilevando che dalla documentazione prodotta dalla parte civile risultava il potere rappresentativo della persona che aveva sottoscritto la querela per la società. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato su questioni già dedotte in appello e già puntualmente disattese dalla corte di merito con motivazione immune da censure, anche in ragione della recente condanna dell'imputato del 2023. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La legittimazione a proporre querela è stata ritenuta sussistente sulla base della documentazione attestante il potere rappresentativo della persona che aveva sottoscritto l'atto per la società.
La recidiva è stata mantenuta valorizzando la precedente condanna dell'imputato e la sua perdurante e ininterrotta propensione al delitto.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
spese processuali
Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La deduzione di difetto di legittimazione a proporre querela è infondata quando dagli atti risulti il potere rappresentativo del soggetto che ha sottoscritto l'atto nell'interesse della persona giuridica.
- Il motivo di ricorso che ripropone questioni già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.
- Ai fini della recidiva, la vicinanza temporale di una precedente condanna può essere valorizzata come indice di persistente propensione a delinquere, ove la motivazione del giudice di merito sia congrua e immune da vizi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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