Cassazione Penale, Ordinanza n. 21565/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proviene dalla Corte di appello di Palermo e riguarda un ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione del 9 maggio 2025. Dal testo emerge che il ricorso era articolato in due motivi, entrambi ritenuti dalla Corte di cassazione meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con motivazione ritenuta adeguata e immune da vizi. Uno dei profili richiamati concerneva la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., che era stata già vagliata e respinta dal giudice di merito. Non emergono dal frammento ulteriori dati sulla fattispecie concreta né sul reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i due motivi riproducessero censure già esaminate e disattese con argomentazione congrua dalla Corte di appello, in particolare quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando la sussistenza di una colpa nella proposizione del ricorso, ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata già esaminata e disattesa dalla corte territoriale con motivazione ritenuta congrua; la Cassazione non ha ravvisato vizi nel relativo apprezzamento.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione del ricorso, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone la colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e immune da manifeste illogicità.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto non può essere utilmente reiterata in cassazione quando il giudice di appello l'abbia già valutata e motivatamente esclusa, senza che il ricorrente indichi specifici vizi della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili alla parte, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
- La mera ripetizione di questioni di merito già decise non integra un valido motivo di ricorso per cassazione se non accompagna la critica a specifici errori di diritto o a reali carenze motivazionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21544/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21546/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21548/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21552/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21553/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21554/2026 del 11/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →