Cassazione Civile, Ordinanza n. 05260/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato il motivo di ricorso perché è intervenuta rinuncia al ricorso da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, accettata dalla controparte. Ne è stata dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine dall’introduzione in Italia di un quadro acquistato negli Stati Uniti, in relazione alla quale veniva contestata una parziale evasione dell’IVA all’importazione e disposta la confisca del bene dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La Commissione tributaria regionale, pur respingendo l’appello del contribuente, aveva revocato la confisca ritenendo che, pur essendo corretta la contestazione di contrabbando e la soggezione a IVA all’importazione, l’evasione dell’IVA all’importazione fosse sanzionata in modo irragionevolmente più grave rispetto all’IVA interna, con violazione del principio di proporzionalità unionale. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 292 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 e dell’art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che, nel contrabbando di merce proveniente da fuori del territorio unionale con mancato assolvimento dell’IVA all’importazione, la confisca è misura obbligatoria. Il controricorrente resisteva. Successivamente, però, l’Agenzia depositava rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, con richiesta congiunta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura era proposta come violazione di legge, ma non è stata esaminata per effetto della rinuncia al ricorso.
art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligatorietà della confisca nel contrabbando di merce proveniente da fuori del territorio unionale.
art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligatorietà della confisca nel contrabbando con mancato assolvimento dell’IVA all’importazione.
art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente in relazione al regime dell’IVA all’importazione.
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte non esamina i motivi dedotti e dichiara l’estinzione del giudizio.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate ove vi sia richiesta congiunta delle parti.
- Le questioni di diritto prospettate nel ricorso restano prive di decisione di merito se il processo si estingue prima dell’esame del motivo.
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