Cassazione Penale, Sentenza n. 29097/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto la non ratifica dell'ammissione provvisoria all'affidamento in prova al servizio sociale e ha rigettato la relativa istanza. Il ricorrente deduceva, in particolare, l'illegittimità delle notifiche per effetto dell'interdizione giudiziale cui è sottoposto dal 30/06/2009, sostenendo che le comunicazioni dovevano essere effettuate presso il domicilio del suo tutore (l'avv. Francesco Condorelli Caff.), e denuncIava altresì la mancata indicazione del luogo dove doveva essere notificato il provvedimento provvisorio di ammissione, in violazione dei parametri dell'art. 677, comma 2-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i primi due motivi: poiché Ettore Cantone è interdetto e l'avv. Francesco Condorelli Caff. è il suo tutore nominato, l'omessa notifica all'odierno tutore dell'avviso dell'udienza (in cui fu deliberata l'ammissione provvisoria del 14/04/2021) ha determinato una nullità di ordine generale rilevante ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p. La Corte ha ritenuto assorbito il terzo motivo e ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Richiamata in riferimento alla disciplina dell'esecuzione e delle misure alternative; evocata dal ricorrente nel quadro della rilevanza dell'interdizione sul corretto svolgimento delle notifiche
art. 166, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Citada dal ricorrente in relazione alle conseguenze processuali dell'interdizione sull'esecuzione delle misure alternative (richiamo pertinenziale alle modalità di esecuzione/commisurazione della misura)
art. 666 cod. proc. pen. (comma 8)
La Corte interpreta che, nel procedimento di esecuzione/sorveglianza, se il condannato è infermo di mente l'avviso per l'udienza deve essere notificato anche al tutore o al curatore; l'omessa notifica a tali soggetti determina nullità rilevante ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p.
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento all'obbligo di individuare correttamente il luogo per la notifica del provvedimento provvisorio di ammissione all'affidamento, così da garantire il regolare instaurarsi del contraddittorio
artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.
La Corte applica questi articoli per qualificare come nullità di ordine generale l'omessa notifica all'organo/tutore dell'interdetto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato
Massime di principio
- Se il soggetto coinvolto è sottoposto a interdizione giudiziale o è riconosciuto infermo di mente, le notifiche relative a provvedimenti esecutivi o di sorveglianza devono essere effettuate anche al tutore o curatore: l'omissione comporta nullità di ordine generale e può determinare l'annullamento del provvedimento
- Gli atti che dispongono ammissioni provvisorie a misure alternative (es. affidamento in prova) richiedono la corretta indicazione del luogo per la notifica, ai fini del rispetto del contraddittorio; la mancata indicazione o la notifica irregolare può invalidare l'atto
- La nullità per omessa notifica al tutore non è una nullità meramente formale: incide sulla regolarità del contraddittorio e può assorbire censure connesse (cioè più censure possono risultare assorbite dalla più rilevante irregolarità processuale)
- In caso di annullamento per vizi di notifica, il giudice di rinvio deve riesaminare la questione dopo aver ristabilito le regolari notifiche e il contraddittorio, nominando, se necessario, tutore o curatore provvisorio se il soggetto ne fosse privo
- Quando l'avvocato che rappresenta l'interdetto è anche tutore, questi va considerato parte da notificare nelle forme previste dalla norma; le notifiche direttamente all'interdetto possono risultare insufficienti
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