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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33117/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra un ente previdenziale privatizzato e il concessionario/agente della riscossione in ordine a ruoli affidati negli anni 1998 e 1999 per crediti previdenziali iscritti a ruolo e non riversati. L’ente ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma asseritamente non versata; l’agente ha proposto opposizione e, in appello, ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado con accoglimento dell’opposizione, sulla base dell’applicazione dello ius superveniens introdotto dall’art. 1, commi 527-529, l. n. 228/2012, che ha disposto l’annullamento dei ruoli più risalenti e inciso sul sistema di discarico. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: 1) omessa motivazione sulla pretesa preclusione, per consolidamento della posizione creditoria, dell’applicazione della l. n. 228/2012; 2) e 3) violazione della disciplina sul discarico e sulle proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, sostenendo l’esaurimento del rapporto e la cristallizzazione del credito; 4) ulteriore violazione della stessa disciplina per la perdita del diritto al discarico; 5) e 6) questioni di legittimità costituzionale e di interpretazione costituzionalmente orientata, assumendo che la normativa non potesse applicarsi a una cassa privata non sovvenzionata dallo Stato; 7) tardività/inammissibilità della produzione dell’elenco dei ruoli annullati; 8) omesso esame del fatto che l’elenco prodotto riguardava importi inferiori a quelli ingiunti; 9) violazione delle norme sull’obbligo di rendicontazione, assumendo che per i ruoli anteriori al 30 settembre 1999 l’obbligo sussistesse comunque.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo perché il vizio denunciato non riguardava una vera anomalia motivazionale ma una contestazione della lettura del contenuto dell’appello, e comunque la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile. Ha respinto i motivi secondo, terzo e quarto, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, per i ruoli trasferiti all’agente pubblico della riscossione, le proroghe del termine per le comunicazioni di inesigibilità sono state ininterrottamente reiterate fino alla l. n. 228/2012, con esclusione della pretesa soluzione di continuità; inoltre, per ritenere esaurito il rapporto e maturato il discarico, sarebbe stata comunque necessaria la procedura di cui all’art. 20 d.lgs. n. 112/1999, che nella specie non risultava completata. Ha respinto i motivi quinto e sesto, affermando che la disciplina del 2012 si applica anche alla Cassa Forense, non incide direttamente sul diritto di credito ma sulla procedura di riscossione a mezzo ruolo, e non viola né la Costituzione né l’art. 6 CEDU; per i crediti inferiori a 2.000 euro l’intervento è giustificato dalla antieconomicità della riscossione, mentre per quelli superiori l’annullamento del ruolo non estingue il credito sottostante. Ha respinto il settimo motivo sulla produzione dell’elenco dei ruoli annullati, ritenendola ammissibile in appello perché resa possibile solo dopo il decreto ministeriale attuativo del 2015. Ha respinto l’ottavo motivo perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto che tutti i crediti iscritti a ruolo erano stati oggetto di annullamento, e la censura tendeva a una inammissibile rivalutazione del merito. Ha respinto il nono motivo ritenendo che l’obbligo di rendicontazione per i ruoli cartacei anteriori al 30 settembre 1999 decorresse da un decreto attuativo mai emanato, sicché non era configurabile la dedotta violazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente dedurre una diversa lettura delle censure svolte nei gradi di merito.
  • In tema di riscossione mediante ruolo, per gli agenti pubblici della riscossione e per i ruoli ad essi trasferiti, le proroghe del termine per la comunicazione di inesigibilità si considerano ininterrottamente reiterate fino alla disciplina del 2012; la pretesa soluzione di continuità normativa rileva soltanto per i precedenti concessionari privati.
  • La perdita del diritto al discarico per inesigibilità non può essere affermata senza il completamento della procedura prevista dall'art. 20 d.lgs. n. 112/1999, che richiede la comunicazione di inesigibilità e/o un provvedimento espresso di diniego del discarico.
  • L'annullamento del ruolo disposto dalla l. n. 228/2012 non estingue automaticamente il credito sottostante, ma incide sulla procedura di riscossione; per i crediti superiori alla soglia prevista resta possibile l'ordinario esercizio del credito.
  • La disciplina di annullamento dei ruoli più risalenti può applicarsi anche agli enti previdenziali privatizzati che riscuotono mediante ruolo, perché la ratio è la razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori che utilizzano tale strumento, non la sola tutela del bilancio pubblico.
  • La produzione in appello dell'elenco dei ruoli annullati è ammissibile quando il relativo adempimento diviene concretamente possibile solo dopo l'adozione del decreto ministeriale attuativo previsto dalla legge.
  • Per i ruoli cartacei anteriori alle date indicate dalla disciplina transitoria, l'obbligo di rendicontazione decorre dal decreto attuativo previsto dalla legge; in mancanza di tale decreto non può imputarsi all'agente della riscossione l'omissione della rendicontazione telematica.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProveInadempimentoMora
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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