Cassazione Civile, Ordinanza n. 33117/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra un ente previdenziale privatizzato e il concessionario/agente della riscossione in ordine a ruoli affidati negli anni 1998 e 1999 per crediti previdenziali iscritti a ruolo e non riversati. L’ente ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma asseritamente non versata; l’agente ha proposto opposizione e, in appello, ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado con accoglimento dell’opposizione, sulla base dell’applicazione dello ius superveniens introdotto dall’art. 1, commi 527-529, l. n. 228/2012, che ha disposto l’annullamento dei ruoli più risalenti e inciso sul sistema di discarico. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: 1) omessa motivazione sulla pretesa preclusione, per consolidamento della posizione creditoria, dell’applicazione della l. n. 228/2012; 2) e 3) violazione della disciplina sul discarico e sulle proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, sostenendo l’esaurimento del rapporto e la cristallizzazione del credito; 4) ulteriore violazione della stessa disciplina per la perdita del diritto al discarico; 5) e 6) questioni di legittimità costituzionale e di interpretazione costituzionalmente orientata, assumendo che la normativa non potesse applicarsi a una cassa privata non sovvenzionata dallo Stato; 7) tardività/inammissibilità della produzione dell’elenco dei ruoli annullati; 8) omesso esame del fatto che l’elenco prodotto riguardava importi inferiori a quelli ingiunti; 9) violazione delle norme sull’obbligo di rendicontazione, assumendo che per i ruoli anteriori al 30 settembre 1999 l’obbligo sussistesse comunque.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo perché il vizio denunciato non riguardava una vera anomalia motivazionale ma una contestazione della lettura del contenuto dell’appello, e comunque la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile. Ha respinto i motivi secondo, terzo e quarto, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, per i ruoli trasferiti all’agente pubblico della riscossione, le proroghe del termine per le comunicazioni di inesigibilità sono state ininterrottamente reiterate fino alla l. n. 228/2012, con esclusione della pretesa soluzione di continuità; inoltre, per ritenere esaurito il rapporto e maturato il discarico, sarebbe stata comunque necessaria la procedura di cui all’art. 20 d.lgs. n. 112/1999, che nella specie non risultava completata. Ha respinto i motivi quinto e sesto, affermando che la disciplina del 2012 si applica anche alla Cassa Forense, non incide direttamente sul diritto di credito ma sulla procedura di riscossione a mezzo ruolo, e non viola né la Costituzione né l’art. 6 CEDU; per i crediti inferiori a 2.000 euro l’intervento è giustificato dalla antieconomicità della riscossione, mentre per quelli superiori l’annullamento del ruolo non estingue il credito sottostante. Ha respinto il settimo motivo sulla produzione dell’elenco dei ruoli annullati, ritenendola ammissibile in appello perché resa possibile solo dopo il decreto ministeriale attuativo del 2015. Ha respinto l’ottavo motivo perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto che tutti i crediti iscritti a ruolo erano stati oggetto di annullamento, e la censura tendeva a una inammissibile rivalutazione del merito. Ha respinto il nono motivo ritenendo che l’obbligo di rendicontazione per i ruoli cartacei anteriori al 30 settembre 1999 decorresse da un decreto attuativo mai emanato, sicché non era configurabile la dedotta violazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura per motivazione apparente è scrutinabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza per omessa motivazione o violazione processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
art. 1, commi 527, 528 e 529, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Si applica ai ruoli esecutivi sino al 31 dicembre 1999; incide sulla procedura di riscossione e sull'annullamento dei ruoli più risalenti, anche per enti privati che riscossano mediante ruolo.
art. 19, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Disciplina gli obblighi dell'agente della riscossione e la comunicazione di inesigibilità.
art. 20, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
La procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione richiede la comunicazione dell'agente e/o un provvedimento espresso di diniego del discarico, impugnabile davanti alla Corte dei conti.
art. 59, commi 4-ter e 4-quater, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Per i ruoli anteriori alle date indicate l'obbligo di rendicontazione decorre da decreto attuativo; la disciplina delle proroghe specifiche riguarda soprattutto gli ex concessionari privati, non l'agente pubblico della riscossione.
art. 1 del d.l. 29 novembre 2004, n. 282
Richiamato come una delle proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità.
art. 3, comma 12, d.l. 30 settembre 2005, n. 203
Richiamato come una delle proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità.
art. 1 e 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
La Cassa Forense è ente privatizzato ma svolge una funzione pubblica previdenziale.
art. 17, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Richiamato in relazione al servizio di riscossione mediante ruolo.
La produzione dell'elenco in appello è stata ritenuta ammissibile perché il documento non era prima producibile per mancanza del decreto attuativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 6 CEDU
Escluso il contrasto della disciplina con la parità delle parti e con l'affidamento ragionevole, poiché la riforma si inserisce in un percorso normativo già avviato dal 1999.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente dedurre una diversa lettura delle censure svolte nei gradi di merito.
- In tema di riscossione mediante ruolo, per gli agenti pubblici della riscossione e per i ruoli ad essi trasferiti, le proroghe del termine per la comunicazione di inesigibilità si considerano ininterrottamente reiterate fino alla disciplina del 2012; la pretesa soluzione di continuità normativa rileva soltanto per i precedenti concessionari privati.
- La perdita del diritto al discarico per inesigibilità non può essere affermata senza il completamento della procedura prevista dall'art. 20 d.lgs. n. 112/1999, che richiede la comunicazione di inesigibilità e/o un provvedimento espresso di diniego del discarico.
- L'annullamento del ruolo disposto dalla l. n. 228/2012 non estingue automaticamente il credito sottostante, ma incide sulla procedura di riscossione; per i crediti superiori alla soglia prevista resta possibile l'ordinario esercizio del credito.
- La disciplina di annullamento dei ruoli più risalenti può applicarsi anche agli enti previdenziali privatizzati che riscuotono mediante ruolo, perché la ratio è la razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori che utilizzano tale strumento, non la sola tutela del bilancio pubblico.
- La produzione in appello dell'elenco dei ruoli annullati è ammissibile quando il relativo adempimento diviene concretamente possibile solo dopo l'adozione del decreto ministeriale attuativo previsto dalla legge.
- Per i ruoli cartacei anteriori alle date indicate dalla disciplina transitoria, l'obbligo di rendicontazione decorre dal decreto attuativo previsto dalla legge; in mancanza di tale decreto non può imputarsi all'agente della riscossione l'omissione della rendicontazione telematica.
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