Cassazione Civile, Ordinanza n. 01632/2024 del 16/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, per l'anno d'imposta 2007, aveva rettificato sinteticamente il reddito dichiarato ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, valorizzando il possesso di un'autovettura di elevata potenza e la mancata risposta al questionario inviato dall'Ufficio. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado e respinto il ricorso del contribuente. In cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'autovettura era stata acquistata nel 2008 e quindi non poteva rilevare per il reddito 2007; 2) violazione dell'art. 38, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 600/1973, deducendo che l'atto avrebbe dovuto indicare le ragioni dell'utilizzo del metodo sintetico e che non vi sarebbe stato un effettivo contraddittorio preventivo, essendosi l'Ufficio limitato a inviare un questionario; 3) violazione dell'art. 24 Cost. per lesione del diritto di difesa; 4) violazione dell'art. 12 l. n. 212/2000 per mancata adeguata attività istruttoria prima dell'avviso; 5) violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 e del principio del giusto procedimento tributario per mancato contraddittorio; 6) violazione dei principi di collaborazione e buona fede ex art. 10 l. n. 212/2000; 7) violazione dell'art. 53 Cost., assumendo che l'accertamento sintetico richieda un procedimento circostanziato e che nella specie l'Ufficio non avesse accertato correttamente la capacità contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza della CTR. Ha ritenuto decisivo il dato cronologico secondo cui l'acquisto dell'autovettura era avvenuto nel 2008, mentre l'accertamento riguardava il reddito 2007: una spesa per incrementi patrimoniali temporalmente successiva all'annualità accertata non può giustificare, di per sé, la rettifica sintetica di quel reddito. La Corte ha osservato che la presunzione legale relativa prevista dall'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 per gli incrementi patrimoniali non risultava né dalla sentenza impugnata né dal controricorso in modo utile a sostenere l'accertamento. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, gli altri sono stati dichiarati assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
commi 4, 5 e 6; comma 5; comma 1, n. 3
L'accertamento sintetico deve fondarsi su spese o incrementi patrimoniali rilevanti per l'annualità accertata; una spesa per incremento patrimoniale successiva all'anno oggetto di rettifica non può, da sola, sorreggere l'atto. La presunzione relativa alle quote costanti nei cinque anni (anno di spesa e quattro precedenti) richiede un richiamo e un utilizzo coerente da parte dell'Ufficio.
art. 24 Cost.
È richiamato dal ricorrente come parametro del diritto di difesa, ma la decisione non si fonda su tale motivo, essendo accolto il primo.
art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212
È invocato dal ricorrente per contestare l'assenza di adeguato contraddittorio e di attività istruttoria preventiva, ma la censura resta assorbita.
art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
È invocato come fondamento del contraddittorio preventivo nel procedimento tributario, ma non viene esaminato nel merito per assorbimento.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato dal ricorrente per i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con il fisco, ma la Corte non si pronuncia su tale profilo.
art. 53 Cost.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che l'accertamento sintetico debba rispettare il principio di capacità contributiva attraverso un procedimento specifico e circostanziato; anche questa doglianza è assorbita.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la spesa per incrementi patrimoniali deve essere temporalmente riferibile all'annualità accertata o alle annualità per le quali operi la presunzione legale prevista dalla norma; una spesa collocata in un anno successivo non può giustificare, senza ulteriore base normativa e fattuale, la rettifica del reddito di un anno precedente.
- Quando il contribuente deduce e documenta un fatto cronologico decisivo per escludere la rilevanza della spesa ai fini dell'accertamento sintetico, il giudice di merito deve esaminarlo espressamente; la sua trascuratezza integra vizio decisivo della motivazione/censura di omesso esame del fatto decisivo.
- Se il motivo accolto investe un presupposto essenziale della pretesa fiscale e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente.
- Le censure relative al contraddittorio endoprocedimentale, alla garanzia del diritto di difesa e ai principi dello Statuto del contribuente restano assorbite quando l'atto impositivo viene caducato per difetto del presupposto sostanziale su cui si fonda.
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