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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40182/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ex artt. 62-bis, 132 e 133 c.p. Sosteneva che la Corte d'appello non avesse valorizzato una serie di elementi positivi espressamente indicati dalla difesa e avrebbe erroneamente ritenuto non collaborativa la condotta dell'imputata. Con memoria il difensore ha contestato la prospettata inammissibilità e chiesto la rimessione del ricorso alla sezione competente per la discussione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse in parte meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, in parte diretta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondata perché le dedotte illogicità motivazionali non risultavano dal provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato e possono essere negate con motivazione fondata sulle ragioni preponderanti della decisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento di ciascun elemento favorevole. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende per colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non sono un diritto dell'imputato; il loro riconoscimento dipende da un giudizio di fatto fondato su elementi positivi concretamente emersi e può essere escluso con motivazione congrua e non contraddittoria.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale parametro per la valutazione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti, senza che nel caso concreto sia stata ravvisata violazione di legge.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale norma sui criteri di commisurazione della pena e di valutazione degli elementi rilevanti per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non escludendosi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione congrua e non contraddittoria, delle ragioni ostative ritenute prevalenti; non è necessario che esamini analiticamente ogni singolo elemento favorevole allegato dalla difesa.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato, neppure se incensurato o se la richiesta è condivisa dalle parti, ma presuppongono elementi di fatto positivamente emersi che giustifichino la mitigazione della pena.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito con una lettura alternativa delle emergenze processuali.
  • Le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale sono inammissibili quando, sotto tale veste, mirano in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del merito o non indicano specifici travisamenti del materiale processuale.
  • La mera asserzione di illogicità della motivazione non è sufficiente se il provvedimento impugnato contiene una giustificazione plausibile e coerente, compatibile con i limiti del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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