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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18062 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Difetto di legittimazione processuale della persona fisica rappresentante dell'ente - Ratifica e sanatoria - Formulazione dell'art. 182 c.p.c. anteriore e successiva alla l. n. 69 del 2009 - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato l’avviso di accertamento relativo al 2002, che aveva determinato maggiori imposte pari a 28.335 euro per IRPEG e 40.359 euro per IVA. Il ricorso originario era stato presentato per la società da un procuratore privo di uno specifico potere di proporre ricorsi davanti alle Commissioni tributarie; la CTP di Milano lo aveva dichiarato inammissibile e la CTR della Lombardia aveva confermato la decisione. In Cassazione la società ha dedotto, da un lato, che il giudice avrebbe dovuto ordinare la regolarizzazione della procura e, dall’altro, che la costituzione in appello del legale rappresentante aveva ratificato l’operato del procuratore con efficacia retroattiva. Il giudizio era stato instaurato nel 2008, prima dell’entrata in vigore, il 4 luglio 2009, della nuova formulazione dell’art. 182 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi e condannato S. S.r.l. alle spese, liquidate in 4.700 euro, oltre spese prenotate a debito. Ha riconosciuto che, in generale, il difetto di rappresentanza processuale può essere sanato anche in appello mediante ratifica del soggetto effettivamente rappresentante; tuttavia, per i giudizi soggetti al testo dell’art. 182 c.p.c. anteriore alla l. n. 69 del 2009, la sanatoria non rimuove le decadenze sostanziali già maturate. In questo caso il ricorso proposto da persona priva del potere rappresentativo non aveva impedito la definitività dell’accertamento e la ratifica intervenuta dopo il termine di impugnazione non poteva porvi rimedio. È stata quindi ritenuta inutile anche la richiesta di rinvio alla CTP perché assegnasse un termine di regolarizzazione. La nuova disciplina, applicabile ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009, avrebbe invece consentito alla ratifica di operare retroattivamente anche sul piano sostanziale.

Norme richiamate

  • Art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alla l. 18 giugno 2009, n. 69

    Un tale principio non può però giovare alla tesi sostenuta dalla società ricorrente nella presente sede, ostandovi [...] proprio il limite dettato dallo stesso art. 182 c.p.c., nel testo previgente, come detto applicabile al caso in esame ratione temporis: limite rappresentato dalla salvezza delle decadenze già avveratesi e che, bensì riferibile a situazioni di natura sostanziale e non meramente processuale, assume un rilievo pregnante in materia tributaria, derivando dalla proposizione del ricorso da soggetto privo del potere di rappresentanza l'inidoneità dello stesso ad impedire che l'atto impugnato divenga definitivo: effetto - questo - sostanziale cui, per quanto detto, non può porre rimedio la successiva ratifica ove intervenuta al di là del termine dettato dall'art. 21 D.Lgs. cit., per proporre ricorso.

    Nel testo previgente, la ratifica può sanare il difetto processuale con efficacia retroattiva rispetto agli atti del processo, ma non supera una decadenza sostanziale già maturata. Nel contenzioso tributario, se il ricorso è presentato da un rappresentante privo dei poteri e la ratifica arriva dopo il termine per impugnare, l’atto impugnato diviene definitivo.

  • Art. 182 c.p.c., nel testo modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69

    A diversa conclusione si sarebbe potuti giungere sotto il vigore del nuovo testo dell'art. 182 c.p.c., che, infatti, attribuisce alla successiva ratifica efficacia retroattiva anche sul piano sostanziale.

    La nuova formulazione attribuisce alla regolarizzazione o ratifica efficacia retroattiva anche rispetto agli effetti sostanziali, consentendo, nei giudizi ai quali si applica, di rimediare anche alla decadenza che altrimenti renderebbe definitivo l’atto.

  • Art. 58, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69

    L'applicabilità del nuovo testo normativo, però, giova ripetere, non è predicabile nel caso in esame, stante il disposto della norma transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, che limita l'applicabilità della massima parte delle modifiche introdotte al codice di rito, tra cui quella che qui interessa all'art. 182 c.p.c., "ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore" (4/7/2009), quale certamente non è il giudizio di che trattasi, promosso in primo grado nell'anno 2008.

    La nuova disciplina dell’art. 182 c.p.c. si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Per individuare il regime applicabile rileva la data di instaurazione del giudizio, non quella in cui è stata effettuata la ratifica.

  • Art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Derivando dalla proposizione del ricorso da soggetto privo del potere di rappresentanza l'inidoneità dello stesso ad impedire che l'atto impugnato divenga definitivo: effetto - questo - sostanziale cui, per quanto detto, non può porre rimedio la successiva ratifica ove intervenuta al di là del termine dettato dall'art. 21 D.Lgs. cit., per proporre ricorso (termine, come noto, nella gran parte dei casi, e segnatamente in quello in esame, di soli 60 giorni).

    Il termine per proporre il ricorso tributario è decisivo: secondo la disciplina applicabile al caso, una ratifica successiva alla sua scadenza non recupera l’effetto impeditivo della definitività che il ricorso originario, presentato da soggetto privo di rappresentanza, non aveva prodotto.

  • Art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Un tale principio non può però giovare alla tesi sostenuta dalla società ricorrente nella presente sede, ostandovi (non già la specialità del processo tributario D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 1, comma 2, in mancanza, nel detto decreto, di disposizioni specificamente dirette a regolare diversamente o in modo con esso incompatibile l'ipotesi considerata del falsus procurator: disposizioni di tal genere non potendosi in particolare ricavare nè dall'art. 11, nè, diversamente da quanto assunto dall'amministrazione controricorrente, dall'art. 18, il quale sanziona con l'inammissibilità solo la mancanza o l'assoluta incertezza di requisiti di forma-contenuto del ricorso, ma) proprio il limite dettato dallo stesso art. 182 c.p.c.

    Le norme del processo civile si applicano al processo tributario in quanto compatibili. La Corte esclude che le disposizioni tributarie richiamate nel caso disciplinino diversamente la fattispecie del falsus procurator; trova quindi applicazione il limite temporale alla sanatoria previsto dal testo dell’art. 182 c.p.c. applicabile.

  • Art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'art. 18, il quale sanziona con l'inammissibilità solo la mancanza o l'assoluta incertezza di requisiti di forma-contenuto del ricorso.

    La specifica sanzione d’inammissibilità dell’art. 18 riguarda la mancanza o l’assoluta incertezza dei requisiti formali e contenutistici del ricorso. La Corte non la considera una disciplina speciale incompatibile con le regole sulla sanatoria del difetto di rappresentanza processuale.

Massime di principio

  • Occorre distinguere il difetto di rappresentanza processuale dell’ente dalla mancanza di legittimazione ad agire: il primo riguarda il potere della persona fisica di compiere atti processuali per l’ente e può, in linea generale, essere sanato con la costituzione o ratifica del rappresentante effettivo.
  • Nei giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, la ratifica secondo il testo previgente dell’art. 182 c.p.c. non rimuove una decadenza sostanziale già maturata. In materia tributaria, se il termine d’impugnazione è scaduto, il ricorso iniziale presentato da un soggetto privo di poteri non impedisce che l’atto divenga definitivo.
  • Per i giudizi instaurati dal 4 luglio 2009 si applica la nuova formulazione dell’art. 182 c.p.c., che consente alla ratifica di avere efficacia retroattiva anche sul piano sostanziale. Va dunque verificata la data di instaurazione del giudizio prima di valutare gli effetti della regolarizzazione.
  • La richiesta di assegnare un termine per regolarizzare la rappresentanza non è utile se, nel frattempo, è maturata una decadenza sostanziale che la disciplina applicabile non consente di superare.

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