Cassazione Penale, Ordinanza n. 05098/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Roma in relazione al delitto di resistenza e violenza a pubblico ufficiale aggravata. Il ricorso deduceva vizi di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso di rilevare la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha tuttavia ritenuto che tali doglianze non rientrassero tra i motivi ammissibili contro il patteggiamento dopo la riforma del 2017.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha affermato che, contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, oppure all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorrente aveva dedotto esclusivamente vizi di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., censure estranee a tale perimetro, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che nel caso di specie costituiva il provvedimento impugnato.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la sussistenza di cause di proscioglimento rilevabili d'ufficio; la Corte afferma che una censura del genere non è deducibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento.
Delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
È indicata come fonte della modifica del codice di rito che ha ristretto i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Sono le norme incriminatrici poste a base della contestazione definita con patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che costituiscono un catalogo tassativo.
- Sono quindi inammissibili le censure che investono vizi di motivazione o la mancata rilevazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se non ricondotte a uno dei motivi tipizzati dalla legge.
- La verifica di legittimità sul patteggiamento non consente di trasformare il ricorso in un controllo generalizzato sul merito della decisione o sulla motivazione del giudice.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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