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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00768/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito. Con il primo motivo si denunciavano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. Con il secondo motivo si deduceva manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già sollevate in appello e già puntualmente respinte; li ha inoltre reputati manifestamente infondati, poiché la motivazione di merito risultava coerente con i criteri giurisprudenziali in tema di recidiva e di diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva richiede una valutazione in concreto della reiterazione del reato come indice effettivo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto di natura dei reati, modalità delle condotte, distanza temporale e omogeneità dei precedenti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando ripropone in cassazione doglianze già dedotte e disattese in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso meramente ripetitivi delle censure già formulate in appello e già specificamente esaminate dal giudice di merito.
  • Il diniego della recidiva è correttamente motivato quando il giudice effettua una valutazione concreta della personalità dell'imputato e della pericolosità desumibile dai precedenti, senza limitarsi a un riscontro formale delle condanne pregresse.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente se prende in considerazione gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo necessario esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole emergente dagli atti.
  • La recidiva non può essere esclusa o riconosciuta in modo automatico: occorre verificare se la reiterazione dell'illecito sia effettivo indice di maggiore colpevolezza e pericolosità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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