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Parere

Parere n. 609/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto n. K10/165930 datato 23 aprile 2019, di diniego di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato con decreto n. K10/165930 del 23 aprile 2019

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato sull’insufficienza dei redditi, deducendo violazione degli artt. 9 e 16 della legge n. 91/1992, eccesso di potere, carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione della par condicio. La questione centrale riguarda la rilevanza, ai fini della verifica del requisito reddituale, dei redditi prodotti all’estero e disponibili in Italia, derivanti dalla partecipazione a una società estera e da trasferimenti periodici effettuati dal figlio residente in Germania, nonché la corretta individuazione del nucleo familiare rilevante e l’assolvimento degli obblighi fiscali in Italia.

Il parere

La Sezione non ha definito il ricorso nel merito e ha sospeso l’emissione del parere, disponendo ulteriori incombenti istruttori. Ha ribadito che il requisito reddituale è indefettibile e deve sussistere con stabilità e continuità sino al giuramento; ha ritenuto congruo il parametro reddituale utilizzato dal Ministero, tratto dall’art. 3 del d.l. n. 382/1989. Tuttavia, ha rilevato che l’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 non impone espressamente che i mezzi di sussistenza derivino da redditi prodotti o tassati in Italia e che non emergono, prima facie, disposizioni ostative alla valutazione di redditi prodotti all’estero, purché siano assolti i relativi obblighi fiscali in Italia. Ha quindi ordinato al Ministero di chiarire la disciplina interna applicabile, verificare la situazione e l’operatività della società estera, gli obblighi fiscali e la composizione del nucleo familiare, e alla ricorrente di documentare l’assolvimento degli obblighi fiscali italiani sui redditi esteri.

Osservazioni

Requisito reddituale

Il requisito reddituale costituisce condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza e deve essere dimostrato al momento della domanda e mantenuto sino al giuramento, con carattere di stabilità e continuità. Anche un’insufficienza transitoria può giustificare il diniego.

Valutabilità dei redditi prodotti all’estero

La Sezione ha rilevato che l’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 non prescrive che i mezzi di sussistenza provengano da redditi prodotti o tassati in Italia. Non risultano prima facie disposizioni ostative alla valutazione dei redditi esteri disponibili in Italia, fermo l’assolvimento degli obblighi fiscali italiani.

Incombenti a carico del Ministero dell’interno

Il Ministero deve chiarire l’eventuale disciplina interna, anche di fonte circolare o direttiva, sulla valutazione dei redditi esteri e sulle relative modalità di verifica; acquisire informazioni sulla società estera, sulla sua operatività, durata, disciplina del recesso, adempimenti fiscali della società e dei soci e continuità dei redditi; acquisire inoltre lo stato di famiglia della ricorrente alla data della domanda e i suoi sviluppi.

Incombenti a carico della ricorrente

La ricorrente deve chiarire e documentare se, in relazione ai redditi prodotti all’estero, siano stati assolti i relativi obblighi fiscali in Italia.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. e) e f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    dispone, per la concessione della cittadinanza, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, tra cui la residenza legale almeno decennale e idonei mezzi di sussistenza

    La disposizione richiede la disponibilità di idonei mezzi di sussistenza, ma non stabilisce che essi debbano derivare da redditi prodotti o tassati in Italia.

  • art. 16, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Richiamato quale base normativa dell’istanza di cittadinanza, senza ulteriore specifica interpretazione nel parere.

  • art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8

    reddito imponibile fino a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico

    Il parametro, utilizzato dall’Amministrazione e ritenuto congruo dalla giurisprudenza, individua una soglia minima di adeguatezza reddituale ai fini della cittadinanza.

  • art. 9 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, per i familiari, reddito sufficiente secondo i parametri dell’art. 29, comma 3, lett. b)

    La disposizione relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non limita la provenienza geografica del reddito né impone la valutazione della sola documentazione fiscale italiana.

  • D.M. 22 novembre 1994

    Impone che la domanda sia corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio.

  • art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

    Costituisce la base attuativa del D.M. 22 novembre 1994 in materia di documentazione reddituale.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

    Richiede il mantenimento del requisito reddituale fino al momento del giuramento.

  • art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione dei motivi ostativi è stata inviata alla ricorrente e, secondo la relazione ministeriale, è rimasta senza riscontro.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente e di terzi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata.

Massime di principio

  • Il requisito reddituale per la concessione della cittadinanza italiana è indefettibile e deve sussistere non solo al momento della presentazione della domanda, ma con stabilità e continuità fino al giuramento.
  • In assenza di una soglia legislativa espressa, l’Amministrazione può utilizzare quale parametro di adeguatezza reddituale la soglia prevista dalla normativa sull’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, purché il parametro sia applicato in modo coerente e verificabile.
  • L’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 non impone, in termini testuali, che i mezzi di sussistenza del richiedente la cittadinanza derivino da redditi prodotti o tassati in Italia; i redditi prodotti all’estero possono quindi essere valutabili, se effettivamente disponibili e adeguatamente verificati.
  • La valutazione dei redditi prodotti all’estero richiede la verifica della loro effettività, continuità, disponibilità in Italia e del regolare assolvimento degli obblighi fiscali italiani.
  • Quando il diniego di cittadinanza dipende dall’insufficienza reddituale e la parte deduce redditi esteri non adeguatamente esaminati, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria specifica sulla provenienza, operatività e stabilità delle fonti reddituali e sulla composizione del nucleo familiare.

Diniego di cittadinanza e redditi prodotti all’estero

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una cittadina camerunense contro il Ministero dell’interno avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana. Il diniego era fondato sull’insufficienza dei redditi rispetto ai parametri utilizzati dall’Amministrazione.

Fatti e posizione della ricorrente

La domanda di cittadinanza era stata presentata nel 2008 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) e f), e dell’art. 16, comma 2, della legge n. 91/1992. Il Ministero aveva respinto l’istanza nel 2019, ritenendo insufficiente il reddito della richiedente.

La ricorrente ha dedotto di essere rifugiata politica, incensurata e integrata in Italia e di disporre di risorse derivanti da più fonti: redditi prodotti in Italia, utili connessi alla partecipazione a una società di import-export costituita all’estero, trasferimenti periodici del figlio residente in Germania e una somma derivante dall’incasso di una polizza assicurativa. Ha sostenuto inoltre che il proprio nucleo familiare non comprendesse alcuni parenti considerati dal Ministero nel calcolo del reddito necessario.

Motivi del ricorso e posizione del Ministero

La ricorrente ha contestato l’applicazione dei parametri reddituali, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare i redditi prodotti all’estero e disponibili in Italia. Ha inoltre dedotto violazione di legge, eccesso di potere, carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione della par condicio.

Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che per l’anno 2011 il reddito fosse inferiore alla soglia applicabile in relazione al nucleo familiare ritenuto rilevante. Ha richiamato anche i redditi autocertificati per gli anni 2006 e 2007 e ha riferito di avere inviato la comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Requisito reddituale

La Sezione ha ribadito che il requisito reddituale costituisce una condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza. Esso è funzionale a garantire che il richiedente sia economicamente autosufficiente, possa contribuire al gettito fiscale e partecipare alla vita economico-sociale della comunità nazionale.

La verifica deve riguardare sia il reddito maturato al momento della domanda, documentato mediante la dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio ai sensi del D.M. 22 novembre 1994, sia il reddito successivo, che deve essere mantenuto fino al giuramento ai sensi dell’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 572/1993. Ne deriva la necessità di una situazione reddituale stabile e continuativa.

La Sezione ha ritenuto congruo il parametro utilizzato dal Ministero, ricavato dall’art. 3 del d.l. n. 382/1989, convertito dalla legge n. 8/1990, e richiamato dalla circolare ministeriale del 5 gennaio 2007. L’insufficienza reddituale può giustificare il diniego anche quando il richiedente sia ben integrato, incensurato e inserito nella comunità nazionale.

Rilevanza dei redditi esteri

La questione centrale riguarda la possibilità di considerare, ai fini della cittadinanza, redditi prodotti all’estero ma disponibili in Italia.

La Sezione ha osservato che l’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 richiede la residenza legale e la disponibilità di idonei mezzi di sussistenza, senza stabilire che tali mezzi debbano provenire da redditi prodotti o tassati in Italia. Anche l’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, relativo al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non limita la valutazione alla sola documentazione fiscale italiana.

Pertanto, non risultano prima facie disposizioni ostative alla valutazione dei redditi esteri. Tale valutazione presuppone però la verifica della loro effettività, della disponibilità da parte della richiedente, della continuità nel tempo e dell’assolvimento degli obblighi fiscali in Italia.

Incombenti istruttori

La Sezione ha sospeso l’emissione del parere e ha disposto ulteriori accertamenti.

Il Ministero dell’interno deve:

  • chiarire se esistano circolari, direttive o altre disposizioni interne sulla valutazione dei redditi prodotti all’estero e sulle modalità di verifica;
  • acquisire informazioni, anche tramite l’autorità consolare competente, sulla società estera partecipata dalla ricorrente, sulla sua operatività, durata, disciplina del recesso, posizione fiscale della società e dei soci e continuità delle entrate;
  • acquisire lo stato di famiglia della ricorrente alla data della domanda e i suoi successivi sviluppi.

La ricorrente deve chiarire e documentare se, in relazione ai redditi prodotti all’estero, siano stati assolti gli obblighi fiscali in Italia.

Conclusioni

Il parere è interlocutorio: la Sezione non ha accolto né respinto definitivamente il ricorso. Ha ritenuto necessario completare l’istruttoria prima di stabilire se il reddito estero potesse essere computato e se, considerando tutte le fonti reddituali e il corretto nucleo familiare, fosse integrato il requisito economico per la concessione della cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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