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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40441/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sacchi ha chiesto, con istanza del 01/08/2024: a) la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. con riferimento a tre sentenze irrevocabili del Tribunale di Rovigo (15/02/2022, 14/03/2022, 10/05/2022) emesse in sua assenza; b) in subordine, la restituzione del termine per proporre appello. Ha sostenuto di non avere avuto effettiva conoscenza delle sentenze perché residente in Spagna e perché, al momento della estradizione, gli sarebbe stata notificata solo l'ordinanza cautelare relativa al MAE, mentre il provvedimento di cumulo con l'indicazione delle sentenze gli sarebbe stato notificato solo il 02/07/2024 (provv. n.1584/2024 SIEP), per cui la domanda del 01/08/2024 sarebbe tempestiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'ordinanza della Corte d'appello di Venezia. Ha ritenuto il motivo di cassazione generico e privo di specificità: il ricorrente non ha contestato o confutato adeguatamente le ragioni autonome e sufficienti della Corte d'appello (in particolare l'elemento dell'elezione di domicilio presso difensore di fiducia e la notifica al suo rientro in Italia del provvedimento di cumulo del 28/02/2024). Sotto il profilo della tempestività, la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza delle sentenze il 12/06/2024, data della consegna alle autorità italiane in esito all'estradizione, quando gli fu notificato il provvedimento di esecuzione/cumulo che indicava le tre condanne; da tale data decorreva il termine di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis, comma 2, e dall'art. 175, comma 2bis, c.p.p., scaduto il 12/07/2024. Essendo l'istanza presentata il 01/08/2024, era tardiva. Conseguentemente il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Disciplina la rescissione del giudicato per motivo di nullità o illegittimità della celebrazione del processo in assenza dell'imputato; la Corte ha interpretato che il termine per proporre l'istanza (comma 2) decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza dell'esistenza del provvedimento che ha definito il giudizio (autorità che lo ha emesso, estremo e misura della condanna), non dalla conoscenza completa del contenuto degli atti.

  • art. 175, comma 2bis c.p.p.

    Stabilisce regole sulla restituzione dei termini per l'appello; in caso di estradizione la Corte ha richiamato che la decorrenza rilevante è la data della consegna del condannato alle autorità italiane (qui il 12/06/2024).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina gli effetti delle pronunce di legittimità; richiamata per gli effetti della declaratoria di inammissibilità (condanna alle spese processuali).

  • art. 611, comma 1 c.p.p.

    Prevede lo svolgimento del procedimento in forma scritta senza le parti; richiamata per indicare la forma seguita nel giudizio di legittimità.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita la motivazione della decisione della Corte di cassazione ai fini della decisione; citata in relazione al contenuto essenziale del ricorso e della necessità di motivare le deduzioni.

  • art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Modifica legislativa che ha sostituito la locuzione 'procedimento' con 'sentenza' in ambito di rescissione del giudicato; la Corte ha richiamato questa novellazione per confermare che il termine decorre dalla conoscenza del provvedimento che definisce il giudizio (es. ordine di esecuzione che unifica le pene).

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli) e orientamenti successivi

    Ribadiscono il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere specifico e motivato; la mancanza di confronto con le ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata rende il ricorso inammissibile.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025 (Esposito Carbone)

    Affermata la regola che, dopo la novellazione, il termine per la rescissione può decorrere dalla notifica dell'ordine di esecuzione/unificazione delle pene che contiene l'indicazione della sentenza oggetto della richiesta.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022 (G.) e Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024 (Z.)

    Indicano che la nomina o la presenza di un difensore di fiducia e la elezione di domicilio presso di lui costituiscono indici di effettiva conoscenza del processo, salvo che il condannato provi circostanze che rendano la mancata conoscenza incolpevole.

  • Corte cost.: sent. n. 186/2000

    Richiamata in tema di valutazione della colpa in ordine all'applicazione di sanzioni pecuniarie processuali in caso di inammissibilità; qui usata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini dell'esclusione del versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il termine di 30 giorni per chiedere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. decorre dalla conoscenza effettiva dell'esistenza del provvedimento che ha definito il giudizio (autorità, data, condanna), e non dalla conoscenza integrale di tutti gli atti che hanno prodotto la sentenza.
  • La notifica di un provvedimento esecutivo o di cumulo/ordine di esecuzione che riporta le sentenze di condanna può far decorrere il termine per la rescissione anche se il condannato non ha ancora avuto accesso ai singoli atti di merito.
  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di lui sono indici forti di conoscenza del processo; il mancato coinvolgimento personale del condannato si reputa incolpevole solo se il soggetto dimostra circostanze concrete che escludono qualsiasi culpa nella mancata informazione.
  • In caso di estradizione, la decorrenza dei termini processuali (per la restituzione in termini) parte dalla data della consegna alle autorità italiane salvo prova contraria fornita dal ricorrente.
  • In cassazione è essenziale la specificità dei motivi: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le autonome 'rationes decidendi' della decisione impugnata; la mera reiterazione delle argomentazioni già disattese in sede di merito è insufficiente e comporta inammissibilità.

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