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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32004/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (corte d'appello)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse del condannato avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 28 aprile 2025, emessa ai sensi degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p. La doglianza era unica e lamentava pretesi difetti motivazionali dell'ordinanza, sostenendo la necessità di riesaminare nel merito la posizione del ricorrente e di applicare il vincolo della continuazione tra i fatti ricompresi nei gruppi A e B del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione rileva che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica delle ragioni poste a base dell'ordinanza, e che le tesi difensive erano in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata sulla continuazione.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Norma richiamata come base per la disciplina del vincolo della continuazione tra reati, oggetto della richiesta difensiva.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma che consente al giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione in fase esecutiva; il ricorso mirava a ottenere tale applicazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro un provvedimento emesso in tema di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p., il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
  • La richiesta di applicazione del vincolo della continuazione non può risolversi in una mera sollecitazione al riesame nel merito della posizione del condannato, se il provvedimento impugnato risulta sorretto da motivazione congrua e coerente con gli elementi processuali.
  • In sede di legittimità, la doglianza sulla continuazione deve confrontarsi con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata; prospettazioni astratte o contrastanti con tali dati non consentono l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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