Cassazione Penale, Sentenza n. 27144/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del G.I.P. che dichiarava estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, deducendo l'inosservanza dell'art. 168‑bis c.p.: secondo il ricorrente la fattispecie originaria era quella di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (pena della reclusione da 2 a 6 anni), la quale eccede il limite massimo di 4 anni richiesto dall'art. 168‑bis c.p. per l'accesso alla messa alla prova, per cui tale istituto sarebbe stato precluso
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore generale inammissibile perché fondato su un presupposto superato: nel corso del procedimento, e prima della richiesta di messa alla prova, il P.M. in data 5 marzo 2020 aveva riqualificato il fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (con massimo edittale di 4 anni). Tale riqualificazione legittimava l'accesso alla messa alla prova; la sentenza del G.I.P. che ha dichiarato l'estinzione del reato per lo esito positivo della messa alla prova è quindi legittima e va confermata
Norme richiamate
Stabilisce che la sospensione del processo per messa alla prova è applicabile ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni; la Corte ha interpretato la norma come limite soglia per l'accesso all'istituto
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 4
pena della reclusione da 2 a 6 anni
Fattispecie originaria contestata che, per il suo massimo edittale superiore a 4 anni, avrebbe escluso l'accesso alla messa alla prova se fosse rimasta tale
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5
massimo edittale di 4 anni di reclusione
Fattispecie in cui il P.M. ha riqualificato il fatto; il limite massimo di 4 anni rientra nel perimetro consentito dall'art. 168‑bis c.p., rendendo legittimo l'accesso alla messa alla prova
Massime di principio
- La possibilità di accesso alla messa alla prova si valuta rispetto alla qualificazione giuridica effettivamente vigente al momento della domanda: una riqualificazione in udienza del P.M. può rendere ammissibile la messa alla prova anche se l'imputazione iniziale prevedeva un massimo edittale superiore
- Un'impugnazione fondata su presupposti processuali successivamente mutati è inammissibile: il ricorso deve tener conto dell'intera evoluzione del procedimento e della documentazione (verbali) che attesta eventuali riqualificazioni
- Errori materiali o omissioni nel contenuto della sentenza (es. mancato richiamo formale della riqualificazione) non invalidano il provvedimento quando dal verbale emerge chiaramente la modifica dell'imputazione e la legittimità dell'adozione dell'istituto
- Per la difesa è essenziale acquisire e segnalare nei motivi la riqualificazione e i relativi verbali; per il pubblico ministero è necessario verificare l'effettivo stato dell'imputazione prima di proporre impugnazioni
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