Cassazione Penale, Sentenza n. 6963/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'appello di Lecce (4/3/2020) chiedendo il riconoscimento della responsabilità civile da reato ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. con unico motivo di ricorso: vizio esiziale di motivazione per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, sostenendo che la Corte avesse svalutato apoditticamente gli elementi offerti a riscontro della tesi accusatoria e ingiustificatamente valorizzato la versione dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, in quanto il ricorrente non ha allegato gli atti e le trascrizioni delle testimonianze richiamate, frustrando la possibilità della Corte di verificare le deduzioni. La Corte ha inoltre rilevato che, comunque, la richiesta mirava a una diversa valutazione del merito probatorio che è incensurabile in Cassazione e non consentiva di superare il canone del ragionevole dubbio sul fatto e sul dolo. Conseguenzialmente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dal resistente, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge. Sentenza depositata nella camera di consiglio del 20/01/2022.
Norme richiamate
La norma è stata invocata dalla parte civile per chiedere il riconoscimento della responsabilità civile da reato; la Corte rileva che il ricorso era formulato "ai soli fini" di tale riconoscimento ma lo dichiara inammissibile per difetto di allegazioni probatorie necessarie.
Applicata per imporre al ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Richiamato come principio generale di causalità e soccombenza per giustificare la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal resistente nel giudizio di legittimità.
art. 541, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato a supporto del principio che giustifica la condanna per rifusione delle spese in caso di impugnazione soccombente promossa da parte privata.
art. 592, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato unitamente all'art. 541 per rafforzare l'argomentazione sulla rifusione delle spese in favore del resistente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Citata per sostenere la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di legittimità valuta equo l'importo a euro 3.000.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: vanno allegate le prove documentali e le trascrizioni delle testimonianze richiamate, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La Corte di Cassazione non riesamina libero il merito della valutazione delle prove: se il ricorso chiede una diversa valutazione del materiale probatorio senza allegazioni specifiche, sarà respinto o dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per carenze formali o di merito, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali, a versamenti alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte.
- Nel processo penale il principio del ragionevole dubbio rimane inderogabile: l'assoluzione per insufficienza probatoria è difficilmente aggirabile in Cassazione se non sono prodotti elementi nuovi e adeguatamente documentati.
- Chi propone ricorso per ottenere il riconoscimento della responsabilità civile da reato deve prospettare e documentare in modo specifico gli elementi probatori utili a dimostrare la responsabilità penale sottostante, altrimenti la richiesta è inefficace.
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