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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20139/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la confisca di cinque immobili (tre appartamenti e due garage) e somme su due conti bancari disposta nel procedimento a carico di Mario Guerrini. Hanno dedotto, con sei motivi: omessa o insufficiente motivazione circa il rigetto di richieste istruttorie (escussione del consulente di parte e della teste Emanuela Amici); omissione di valutazione della documentazione (INPS e contabile) che proverebbe la compatibilità degli acquisti con redditi leciti dei membri del nucleo familiare (Monica Guerrini, Anna Ceccarelli, Lino Saragoni); contraddizione tra provvedimenti di restituzione parziale e statuizioni ablative; e mancanza di motivazione sulla effettiva disponibilità degli immobili acquistati dalla figlia Monica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato di legittimità sia limitato alle violazioni di legge previste dal d.lgs. 159/2011, e che il vizio di motivazione sia sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse apparente: la corte distrettuale aveva infatti esposto le ragioni per non ammettere le prove richieste, e aveva motivato i presupposti dell'ablazione (difetto di entrate lecite sufficienti, correlazione temporale con gli acquisti, uscite per ristrutturazioni, ecc.). I motivi di ricorso sono stati giudicati privi della necessaria specificità o come impropriamente diretti a censurare la motivazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b) e d))

    Individua le fattispecie di ricorso per cassazione; qui richiamato per le censure sulla motivazione e sulla valutazione degli elementi di fatto, con la precisazione che il vizio di motivazione è sindacabile in Cassazione solo se inesistente o meramente apparente.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione nei provvedimenti in materia di misure preventive/ablative; la Corte segnala che il giudice d'appello deve motivare il decreto e che la Cassazione può intervenire se la motivazione è del tutto mancante o apparente.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma procedurale relativa alle impugnazioni e richieste istruttorie; impiegata per inquadrare i motivi sull'omessa assunzione di prove.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 159/2011

    Norma del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) relativa alla confisca per sproporzione; richiamata come criterio sostanziale per valutare la proporzione tra redditi leciti e patrimonio acquisito.

  • art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Stabiliscono i limiti del sindacato in Cassazione nel procedimento di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, escludendo il sindacato esteso sulla motivazione salvo i casi di motivazione assente o meramente apparente.

  • art. 7, comma 1 e art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Richiamate nel ragionamento giurisprudenziale che impone al giudice d'appello l'obbligo di provvedere con decreto motivato; la Cassazione interviene se tale obbligo non è rispettato in modo formale e sostanziale.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla esposizione dei motivi nel ricorso in cassazione; qui utilizzato per indicare i limiti di ammissibilità dei motivi dedotti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione/antimafia la Corte di Cassazione sindaca principalmente la legittimità e il rispetto delle norme del d.lgs. 159/2011; le censure sulla motivazione sono ammissibili in Cassazione solo se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente.
  • Le doglianze sulla mancata assunzione di prove (testimonianze o consulenze) devono essere formulate con specificità e dimostrare il concreto pregiudizio alla decisione; affermazioni generiche non sono idonee a fondare l'annullamento in Cassazione.
  • Per contestare la sproporzione tra redditi leciti e patrimonio acquisito è necessario fornire documentazione chiara e una censura puntuale dell'apprezzamento probatorio del giudice di merito; la Corte valuta anche la corrispondenza cronologica tra entrate e pagamenti e le uscite documentate.
  • Contraddizioni apparenti tra provvedimenti di sequestro/confisca e restituzioni parziali devono essere dimostrate in modo preciso: la discrezionalità del giudice di merito nella ponderazione degli elementi patrimoniali può giustificare differenti statuizioni, purché motivate.
  • Ricorsi manifestamente infondati o posti in modo non conforme ai limiti di legge possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie verso i ricorrenti.

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