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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08673/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento dei danni proposta da un proprietario di immobile contro una società e contro alcuni soggetti confinanti. Secondo la ricostruzione riportata nella decisione di merito, la società avrebbe occupato indebitamente una porzione di proprietà altrui costruendo alcuni box auto su un'area di confine, mentre i soggetti poi ricorrenti per cassazione avrebbero aggravato la situazione dell'area. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno accolto la domanda attorea. In cassazione i convenuti soccombenti hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, ma l'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico perché il ricorso è stato definito in rito per improcedibilità. Il resistente ha depositato controricorso; la società chiamata in causa è rimasta intimata. Il punto decisivo esaminato dalla Corte è stato processuale: i ricorrenti avevano affermato che la sentenza d'appello era stata notificata il 27 maggio 2020, ma non avevano depositato la copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione, né tale documento risultava nel fascicolo del controricorrente o in quello d'ufficio. Poiché il ricorso era stato consegnato per la notifica il 27 luglio 2020, quindi oltre il termine breve, non operava la deroga giurisprudenziale che consente di superare la mancanza della relata quando dalla stessa documentazione del ricorso risulti la tempestività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notificazione, richiesta a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Ha precisato che la regola di tolleranza elaborata dalla giurisprudenza opera solo se il ricorso per cassazione risulti notificato entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, condizione non verificatasi nel caso concreto. La Corte ha inoltre escluso che la mancanza potesse essere sanata dalla presenza della relata nel fascicolo del controricorrente o d'ufficio, circostanza qui non riscontrata. In conseguenza dell'improcedibilità, ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2

    La produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notificazione è adempimento prescritto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 325 c.p.c., comma 2

    Il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e la data di notificazione del ricorso consente di verificare la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve.

  • art. 380-bis c.p.c., comma 1

    La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il procedimento camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notificazione determina, di regola, l'improcedibilità del ricorso quando la notificazione della sentenza è stata effettuata e il ricorso non risulta proposto entro il termine breve ricavabile dagli atti.
  • La deroga al rigoroso onere di deposito opera solo se la tempestività del ricorso rispetto al termine breve sia comunque desumibile dal ricorso stesso, mediante il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e la data di notificazione del ricorso.
  • L'improcedibilità non può essere dichiarata se la relata di notificazione della sentenza è comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio; in mancanza di tale disponibilità, l'onere di deposito resta integro.
  • Quando il ricorso viene definito in rito con declaratoria di improcedibilità, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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