Cassazione Penale, Sentenza n. 40809/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per difetto assoluto di motivazione nella scelta della misura ablativa (sequestro preventivo di una sbarra e relativo lucchetto) per violazione dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità di cui all'art. 275 c.p.p.; il ricorrente contesta altresì la sussistenza della servitù di passaggio a favore della persona offesa e lamenta la compromissione del diritto di proprietà, oltre a sostenere che l'area della persona offesa sia comunque raggiungibile da strada pubblica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur osservando che il provvedimento impugnato non ha esplicitato in modo dettagliato il confronto con le censure difensive sul piano della proporzionalità, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente: la sbarra sequestrata non appare idonea a impedire in concreto il passaggio (soprattutto pedonale o di malintenzionati), per cui il suo sequestro non comporterebbe una compressione così grave del diritto di proprietà da richiedere l'annullamento; inoltre il ricorrente potrebbe adottare misure alternative e meno invasive (telecamere, guardiania, ecc.). La questione sulla sussistenza della servitù è stata dichiarata rimessa alla fase di merito, ove grava sull'imputato l'onere della prova. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che descrive il reato contestato (illecito impedimento o turbativa della libertà di circolazione). Utilizzata per definire l'ipotesi criminosa astratta alla base del sequestro preventivo.
Riferimento alla disciplina delle forme di responsabilità penale (concorrenti o reiterazione); citato insieme all'art. 610 per delineare il quadro del delitto contestato.
Richiama i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità nella scelta delle misure cautelari personali, principi estesi dalla giurisprudenza anche alle misure cautelari reali e applicati come parametro di valutazione dell'idoneità e della necessità del sequestro.
art. 42 Cost.
Richiamato come presidio costituzionale del diritto di proprietà la cui compressione da parte dell'intervento penale deve essere bilanciata secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
art. 1 Primo Protocollo addizionale alla CEDU
Tutela del diritto di proprietà secondo la giurisprudenza della Corte EDU; utilizzato per sottolineare l'obbligo di bilanciamento e proporzionalità nelle misure che incidono sul patrimonio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte EDU (Sez. Un., sentenze e sentenze Corte EDU citate)
Richiamo a principi consolidati: onere motivazionale del sequestro, necessità del test di proporzione, estensione dei criteri di cui all'art. 275 c.p.p. alle misure reali e controllo sulla compressione dei diritti costituzionali.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice deve valutare il fumus commissi delicti e il periculum in mora: la sussistenza della servitù o altre questioni di fatto vanno determinate preferibilmente in sede di merito, salvo che emergano elementi ex ante tali da giustificare la misura.
- Il sequestro preventivo di beni attinenti al reato richiede motivazione adeguata sul rapporto di proporzionalità tra la misura e il fine cautelare; tuttavia l'omessa esposizione di tutti i dettagli motivazionali non rende automaticamente annullabile la misura se le argomentazioni difensive sono infondate o la misura risulta comunque giustificata.
- Quando l'oggetto sequestrato è inequivocabilmente inefficace a prevenire il rischio contestato (es. una sbarra che non impedisce il passaggio pedonale), le obiezioni sulla compressione della proprietà possono risultare meno persuasive e il sequestro può essere ritenuto non eccessivo rispetto all'obiettivo perseguito.
- Il giudice deve considerare e, se possibile, privilegiare misure alternative meno invasive (telecamere, guardiania, altre cautele) e motivare l'impossibilità di ottenerne l'efficacia rispetto alla misura ablativa scelta.
- Le questioni di prova sulla titolarità di diritti reali (servitù) gravano sull'imputato nel giudizio di merito; in fase cautelare tali questioni possono essere rinviate se non sono decisive per la configurazione immediata del pericolo in mora.
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