Cassazione Penale, Sentenza n. 29047/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. e delle norme sul procedimento telematico (artt. 23 e 24 d.lgs. n. 149/2020), deducendo che la Corte territoriale non avrebbe consentito il contraddittorio cartolare perché non avrebbe esaminato le conclusioni scritte della difesa trasmesse via PEC, con conseguente nullità o inutilizzabilità del provvedimento
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che la disciplina sulle comunicazioni telematiche fosse applicata ma che non risulti dagli atti che le conclusioni trasmesse via PEC siano pervenute all'esame dei giudici di appello; in ogni caso l'omesso esame di memorie difensive non determina automaticamente la nullità del provvedimento: occorre verificare se la memoria non considerata fosse idonea a incidere sulla completezza, tenuta logica o univocità della motivazione. Nel caso di specie le conclusioni difensive erano mera ripetizione, per relationem, di argomentazioni già svolte in appello e non contenevano profili nuovi idonei a scardinare il percorso motivazionale; pertanto l'omissione è ininfluente. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte rileva che la presunta violazione di tale disposizione (relativa a nullità per vice di costituzione o di contraddittorio) non produce automaticamente la nullità dell'atto impugnato; occorre dimostrare che l'omesso esame della memoria abbia inciso sulla completezza o sulla tenuta logico-motivazionale della decisione
artt. 23 e 24 d.lgs. n. 149/2020
Norme sul procedimento telematico applicabili in periodo emergenziale; la Corte ha ritenuto che, pur essendo previste forme di comunicazione e deposito telematico, nel fascicolo non risulta la ricezione delle conclusioni via PEC e quindi non sussiste prova dell'avvenuto contraddittorio cartolare
art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in legge n. 176/2020
Disposizione integrativa sulle decisioni d'appello in periodo pandemico che consente la comunicazione telematica delle conclusioni; la Corte l'ha applicata ma ha richiamato la necessità di prova della ricezione e di valutare l'incidenza sostanziale delle memorie
Richiamato nel capo di imputazione (tentativo) — la condanna del ricorrente è avvenuta in quanto il fatto è stato ritenuto tentativo di furto
Norma sul reato di furto, richiamata nella decisione di merito quale fattispecie contestata all'imputato
Circostanze aggravanti contestate e ritenute dalla corte (es.: violenza sulle cose e commesso su cosa esposta alla pubblica fede per consuetudine/necessità), utilizzate per la determinazione della pena
Massime di principio
- L'omesso esame formale di memorie difensive non conduce automaticamente alla nullità della sentenza: è necessario dimostrare che il contenuto non valutato era effettivamente idoneo a mettere in crisi la motivazione della decisione
- Le conclusioni trasmesse via PEC devono risultare effettivamente pervenute agli organi giudicanti; in mancanza di prova della ricezione l'asserito vizio telematico può essere inefficace
- Se la memoria contiene solo ripetizioni di argomentazioni già svolte o rilievi inconferenti rispetto al thema decidendum, la loro mancata considerazione è ininfluente per la tenuta logico-motivazionale della sentenza
- Il ricorrente in Cassazione deve specificare il nesso tra le difese non considerate e un concreto vizio di motivazione della sentenza impugnata: richieste generiche o mancata esplicitazione del vizio non sono sufficienti
- In casi simili, per contestare efficacemente l'omesso contraddittorio cartolare è utile conservare e produrre prova certa dell'avvenuta trasmissione e ricezione (es. ricevute PEC) e illustrare puntualmente quali passaggi motivazionali la memoria avrebbe potuto influenzare
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