Cassazione Civile, Ordinanza n. 34202/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Due società, una delle quali rappresentata dal proprio legale rappresentante, avevano intrapreso un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. in relazione ad asserite anomalie dell'impianto elettrico presente in un immobile oggetto di un precedente contratto preliminare di locazione, nel quale era stato anche consentito l’anticipato possesso. Le ricorrenti riferivano che tali anomalie avrebbero causato danni a macchinari presenti nei locali. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di allegazione di fondati elementi di urgenza e aveva condannato le richiedenti al pagamento delle spese. Con il ricorso per cassazione venivano denunciati, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 696 e 697 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., oltre al difetto totale di motivazione. Le ricorrenti sostenevano che il provvedimento fosse ricorribile per cassazione perché decisorio e definitivo, che il giudice di merito avesse mal valutato l’oggetto dell’istanza, diretta agli apparecchi presenti nell’immobile e non all’immobile stesso, e che la condanna alle spese fosse illegittima perché nel procedimento ex art. 696 c.p.c. non sarebbe prevista la liquidazione delle spese processuali, salvo quelle del consulente. La resistente chiedeva l’inammissibilità o il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di mancato accoglimento dell’istanza di istruzione preventiva ex art. 696-bis c.p.c. con statuizione sulle spese, il rimedio esperibile sia il reclamo al collegio e non il ricorso straordinario per cassazione. Ha richiamato l’orientamento secondo cui la reclamabilità del provvedimento di rigetto o di mancato accoglimento delle istanze di istruzione preventiva si estende anche ai procedimenti ex art. 696-bis c.p.c., e che la statuizione sulle spese è comunque soggetta a reclamo e può essere riesaminata anche nel successivo giudizio di merito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base dell’istruzione preventiva; la Corte precisa che, quando il procedimento non si conclude con l’accoglimento della richiesta, non si apre la via del ricorso per cassazione ma quella del reclamo.
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo conciliativo è ricondotto, quanto ai rimedi, al sistema della reclamabilità del rigetto o del mancato accoglimento.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne dia una autonoma esegesi.
Richiamato come norma processuale violata, senza autonoma trattazione nel merito da parte della Corte.
È applicabile ai provvedimenti di istruzione preventiva e consente l’estensione delle regole del procedimento cautelare uniforme, inclusa la reclamabilità.
La previsione sulle spese nel caso di rigetto o incompetenza è intesa dalla Corte come riferita a ogni ipotesi di mancato accoglimento del ricorso introduttivo.
È applicabile anche ai procedimenti di istruzione preventiva, rendendo reclamabile il provvedimento di rigetto dell’istanza di assunzione preventiva dei mezzi di prova.
Le spese dell’accertamento tecnico preventivo possono essere poi regolate nel giudizio di merito secondo gli ordinari criteri di soccombenza e compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma processuale evocata per il ricorso per cassazione, ma ritenuta inidonea a fondare l’ammissibilità dell’impugnazione nel caso concreto.
Massime di principio
- Il provvedimento che non accoglie un’istanza di accertamento tecnico preventivo, anche quando contenga una statuizione sulle spese, è soggetto a reclamo al collegio e non a ricorso straordinario per cassazione.
- La disciplina dei procedimenti di istruzione preventiva è attratta, per effetto del rinvio alle norme del procedimento cautelare uniforme, alla regola della reclamabilità del provvedimento di rigetto o di mancato accoglimento.
- La statuizione sulle spese resa nel procedimento di istruzione preventiva segue il principio di causalità e può essere rivalutata nel successivo giudizio di merito secondo gli ordinari criteri degli artt. 91 e 92 c.p.c.
- La ricorribilità per cassazione dei provvedimenti in materia di accertamento tecnico preventivo è circoscritta alle ipotesi in cui il procedimento si sia concluso con il deposito della consulenza e con una liquidazione delle spese, non a quelle di mancato accoglimento dell’istanza.
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